giovedì 21 febbraio 2019

Una Sentenza ottenuta di recente dal nostro Studio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa (omissis),
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1508/2013 promossa da: (Omissis), con il patrocinio degli avv.ti D’AURELIO ANGELO e DE LUTIIS ROCCO, tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell’avv. (omissis), sito in Pescara alla via (omissis), in virtù di procura a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
contro
(omissis) SPA (C.F. ), in persona del legale rappresentante
pro tempore, con il patrocinio dell’avv. (omissis), foro di (omissis), tutti elettivamente
domiciliati presso e nello studio dell’avv. (omissis), sito in Pescara alla via (omissis), in virtù di procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano, come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni ed il giudice
tratteneva la causa a decisione, con concessione dei termini di legge, ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte opponente, allo stato degli atti, merita accoglimento.
All’uopo, parte istante adiva la giustizia al fine della revoca del decreto ingiuntivo n.104/2013, emesso da Tribunale Ordinario di Pescara, in data 14 gennaio 2013, in favore della (omissis) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per un credito, a titolo di saldo debitore, da quest’ultima dedotto, nei confronti della prima, in qualità di erede del Sig. (omissis), correntista del predetto istituto di credito e titolare del conto corrente affidato n.(omissis), come da documentazione, in atti. A fondamento della proposta azione giudiziale, l’opponente deduceva, in via pregiudiziale, una nullità e/oinesistenza, della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, e ciò per asserita omessa notificadell’integrale atto di ricorso monitorio e relativo decreto ingiuntivo, completo del successivo
provvedimento emesso ai sensi del comma 1 dell’art. 640 c.p.c., con conseguente dedotto vizio
inficiante il decreto stesso. Sempre in via preliminare, la suddetta rilevava anche l’incompletezza e/o
indeterminatezza del decreto de quo per omessa indicazione del facere dell’ingiunzione. Nel merito,
poi, eccepiva la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione
contrattuale, non avendo l’opponente preso parte al rapporto contrattuale intrattenuto con l’istituto di
credito, per essere esso intercorso tra la Banca ed il proprio dante causa (omissis),determinandosi, quindi, una sorta di carenza di legittimazione passiva. Sempre nel merito, la medesima
aggiungeva che il provvedimento opposto era da considerarsi privo di idonea prova scritta comprovante l’esistenza del credito, come anche nullo perché risultante dall’applicazione di interessi anatocistici ed usurari nonché costi non dovuti per CMS ed infine per violazione dell’art. 117 TUB per omessa specifica pattuizione per iscritto dei tassi d’interesse contabilizzati, individuati questi ultimi non in forza di precise pattuizioni, quanto piuttosto in ragione di rinvio agli usi o comunque, criteri extracontrattuali.
Di contro, l’ente convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, nel chiedere il rigetto della proposta
opposizione, per infondatezza della stessa, sia in fatto che in diritto, insisteva per la concessione della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo de quo che, tuttavia, il giudicante, rigettava, rilevando, in specie, che la Banca, per quanto agli atti di causa, non aveva prodotto il contratto di conto corrente dal quale sarebbe derivata l'esposizione debitoria maturata dalla allora (omissis) “risultando prodotto in atti il solo contratto relativo all'affidamento concesso sul medesimo
conto corrente”.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti in causa, si procedeva come da atti e verbali di udienza.
Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, non può non evidenziarsi che il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l’opposto (creditore) assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente (debitore) riveste la posizione sostanziale di convenuto (ex plurimis Cass. Civ.n.2421del 03 Febbraio 2006).
In applicazione, quindi, dei principi generali in tema di onere della prova, ex art.2697 c.c., grava, in
capo a chi fa valere un diritto, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria
pretesa e, pertanto, l’opposto-creditore deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria
pretesa, come azionata in via monitoria, mentre l’opponente-debitore ha l’onere di contestare il
diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ex plurimis Cass. Civ. n.5071 del 30 Marzo 2009).
Tanto premesso, considerato che l’estratto conto, corredato delle formalità prescritte dall’art.50 T.U.B.ha il valore di “prova scritta” idonea ad ottenere, sicuramente, ingiunzioni giudiziali di pagamento, ma che, in fase di opposizione, l’ente creditizio de quo, in relazione al precipuo onere probatorio, deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, considerato che l’integrazione documentale richiesta dal giudice nella fase monitoria, ex art.640, comma uno, c.p.c., oltre ad essere inerente alla sola qualità di erede dell’opponente, è da considerarsi mera attività preliminare volta a valutare l’accoglimento della domanda che, quindi, valutata giustificata, è da accogliersi nei limiti del decreto ingiuntivo richiesto, considerato che parte opposta, sin dalla richiesta del provvedimento monitorio, non produceva in giudizio il precipuo contratto di conto corrente, di cui si è detto i n precedente, attivato dal padre defunto dell’opponente, considerato che parte opposta aveva l’onere probatorio di fornire, quantomeno nel presente giudizio di opposizione, la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, come azionata in via monitoria, ovvero il contratto di conto corrente de quo, considerata la mancata produzione di tale contratto, considerato, inoltre, che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il comportamento della banca che si disfa della documentazione afferente ad un credito di cui non ha ancora ottenuto il soddisfacimento integra una negligenza grave, che viola il dovere di sana e prudente gestione, ex art.5 TUB (ex multis Cass. Civ. n.4102 del 20 febbraio 2018), la proposta opposizione è da accogliersi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Pescara, in persona del Giudice Onorario di Tribunale, Dott.ssa (omissis), definitivamente, pronunciando sulla domanda proposta da (omissis) contro (omissis) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
 Accoglie l’opposizione;
 Revoca, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n.104/2013, emesso dal Tribunale Ordinario di
Pescara, in data 14 Gennaio 2013;
 Condanna parte opposta, (omissis) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
al pagamento, in favore di parte opponente, (omissis), delle spese di lite, che si liquidano in
Euro 7.254,00, oltre rimborso spese vive, spese forfettarie, IVA e CAP, come per legge,
disponendo che le stesse vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dei procuratori di parte
opponente, avv.ti Rocco De Lutiis ed Angelo D’Aurelio;
 Pone, definitivamente, le spese di c.t.u. a carico di parte opposta, (omissis) s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore.
Cosi deciso in Pescara, 03 dicembre 2018.
Il G.O.T.
dott.ssa (omissis)