giovedì 6 dicembre 2012

TRIBUNALE DI BARI

Autorità:  Tribunale  Bari  sez. II
Data:  23 luglio 2010
Numero:  n. 2637
Parti:  -
Fonti:  Giurisprudenzabarese.it 2010
Classificazione
PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITA' - Riservatezza (privacy) in genere Vedi tutto
Testo
L'illecito costituito dall'erronea segnalazione di un soggetto - nella fattispecie, libero professionista - costituisce un fatto illecito, il quale, ai sensi degli art. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al risarcimento dei danni. Può applicarsi nella specie, la disciplina della l. 31 dicembre 1996 n. 675 successivamente confluita nel d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, nel caso specifico, il trattamento dei dati personali è avvenuto senza il consenso dell'interessato, ed i dati trattati si sono rivelati non esatti e/o non prontamente aggiornati. L'art. 18 della l. n. 675 del 1996, poi confluito nell'art. 15 d.lg. n. 196/2003, dispone che chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali, debba risarcirlo ex art. 2050 c.c. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva che proprio nell'ambito del trattamento professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli operatori professionali. In effetti l'art. 15 d.lg. 196 del 2003 dispone, in maniera espressa, una particolare forma di responsabilità extracontrattuale che si configura a carico di chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali contenuti in una banca dati. Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., alla banca non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso e quindi il pregiudizio per il danneggiato che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale. La risarcibilità del danno non patrimoniale è configurabile allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine, ossia la diminuzione della considerazione della persona. Non c'è dubbio che tanto nel caso della persona fisica, quanto nel caso della persona giuridica, l'illegittima segnalazione è fonte di discredito per il "segnalato". E in ogni caso, a prescindere dall'attività economica eventualmente esercitata dal danneggiato, si riconosce come l'illegittima segnalazione possa determinare, oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali diritti del debitore, quali quello all'immagine ed alla reputazione. Con ciò non si deve però ritenere che si tratti di danno risarcibile "in re ipsa". Infatti, ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti compresa nella banca dati della Centrale per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso, può ritenersi verificata la presunzione di un danno non patrimoniale in capo al segnalato, per la cui determinazione può procedersi in via equitativa.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

                              Repubblica Italiana
                          In nome del popolo Italiano
                              Tribunale di Milano
                                Sezione I civile
in  composizione  monocratica  nella  persona  della dott.ssa Loretta
Dorigo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
nella  causa  civile iscritta al numero 69955 di ruolo generale degli
affari  contenziosi  dell'anno  2009. promossa con ricorso notificato
in data 30 novembre 2009;
                                       da
P.S.,  elettivamente  domiciliato in Milano, via C., presso lo studio
dell'avv.  Saberina  Tamburini, che lo rappresenta e difende, come da
procura a margine dell'atto:
                                                                      ricorrente
                                     contro
Diners  Club Italia SpA (in seguito. Diners). con sede in Milano, via
della  M.,  in persona del procuratore speciale F.M., come da procura
speciale in atti.
elettivamente  domiciliata  in  Milano, via P. presso lo studio degli
avv.ti  Francesco  Picone  e  Fabio  Ferrante, che la rappresentano e
difendono, come da procura in calce alla memoria di costituzione;
                                                                      resistente
OGGETTO: ricorso ex articolo 152 decreto legislativo 196 del 2003.
CONCLUSIONI:  all'udienza  di  precisazione delle conclusioni in data
17  marzo  2010  i  procuratori delle parti precisavano le rispettive
conclusioni nei termini che seguono:
per  il  ricorrente:  "accertata la esclusiva e totale responsabilità
di   Diners  Club  Italia  SpA  nell'illecito  trattamento  dei  dati
personali  del  signor  P.S.  in  violazione delle norme a protezione
della  privacy come meglio in narrativa dedotto, condannare la stessa
al  pagamento  della somma pari ad euro 15.000.00 o quella maggiore o
minore    somma   che  sarà  ritenuto  di    giustizia  a  titolo  dì
risarcimento  danni  in  favore  del  signor P.S. oltre rivalutazione
monetaria  dal dì della 
    segnalazione  e interessi legali dalla domanda
al  saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e cpa
e spese forfettarie per il presente giudizio".
Per  il resistente: "rigettare il ricorso attoreo perché infondato in
fatto  e  in diritto. Con vittoria di spese competenze ed onorari del
presente giudizio".
 
Fatto 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte. P.S. adiva il Tribunale di Milano esponendo di essere stato oggetto di un illecito trattamento dei propri dati personali da parte di Diners e di aver subito per tale fatto un danno che quantificava in euro 15.000.00.
Chiedeva, quindi, quanto riportato nelle conclusioni in epigrafe.
Si costituiva la convenuta, che deduceva ed eccepiva:
- la regolarità della segnalazione debitoria effettuata a carico dì P.S. presso i sistemi informatici di raccolta dati del sistema creditizio:
- la mancanza di prova dei danni morali e patrimoniali asseritamele subiti.
Concludeva nei termini sopra riportati.
Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni: all'esito della discussione orale il giudicante pronunciava il dispositivo allegato in calce alla presente sentenza e riservava il deposito delle motivazioni nei termini di legge.
 
Diritto
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle Parti risultano provati i seguenti fatti:
- il ricorrente aveva concluso con Diners un contratto di apertura conto denominato Carta Diners Club, acquisendo la titolarità della carta di credito (omissis);
- nel mese di gennaio 2009. non utilizzando il mezzo indicato, revocava l'accredito automatico disposto a favore della resistente;
- in data 4 febbraio 2009 riceveva una missiva di Diners con la quale la società comunicava la chiusura del conto e l'annullamento della carta, e che eventuali crediti derivanti da spese non ancora contabilizzate, ovvero pervenute successivamente, sarebbero state azionate da una società di recupero crediti, all'uopo incaricata dall'istituto (cfr. doc. 1. ricorrente);
- nel mese di marzo 2009 P.S. si recava presso la propria banca, agenzia di Ciampino del Monte dei Paschi, per richiedere un finanziamento:
- in data 17 aprile 2009 l'ente erogante comunicava formalmente quanto già riferito per vie brevi il precedente mese di marzo, pochi giorni dopo la richiesta di finanziamento. ossia che P.S. risultava iscritto nell'elenco dei soggetti a rischio negli archivi dei sistemi di informazione creditizia, in quanto vi era stata una segnalazione da parte dì Diners della sussistenza di una posizione debitoria non assolta (cfr. doc. 2. ricorrente);
- preso contatto con Diners, apprendeva che sul vecchio conto residuava un debito pari a euro 55.00, per asserite spese non meglio specificate;
- immediatamente ii ricorrente faceva pervenire alla creditrice un bonifico bancario di pari imporlo, chiedendo il rilascio di una dichiarazione liberatoria (cfr. doc. 3. ricorrente);
- in data 25 marzo 2009 Diners comunicava che non poteva provvedere alla cancellazione immediata del nominativo di P.S. dai sistemi informativi CRIF /Experian;
- in data 31 marzo 2009 il ricorrente, a mezzo del proprio legale, diffidava Diners invitandola a provvedere alla cancellazione dell'appostazione negativa;
- solo in data 26 giugno 2009 Diners comunicava di aver provveduto alla chiusura della posizione debitoria del P.S. ed al conseguente aggiornamento presso le banche dati indicate (cfr. doc. 5. ricorrente).
Giova rilevare che le circostanze sopra elencate, oltre che provate in via documentale, non sono oggetto di contestazione nel presente procedimento.
Tanto premesso, non pare inutile ricordare che nel caso in esame trovano applicazione le norme generali in tema di trattamento dei dati di cui all'art. 11 ("1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza: b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi: c) esatti e. se necessario, aggiornati: d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati: e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. 1 dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati) e in tema di responsabilità per i danni cagionati per effetto del trattamento di cui all'art. 15 "1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'art. 11 ").
Deve quindi valutarsi se la segnalazione inoltrata da Diners a CRIF forse corretta, ovvero fosse attuata al di fuori delle condizioni legittimanti.
Osserva il giudicante che non appare rispettata la prescrizione di cui all'art.4. comma 7 All. 5 provv. n.8 del 16 novembre 2004. adottato dal Garante della Privacy (Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi), che, al verificarsi di ritardo nei pagamenti, prescrive al partecipante di avvertire l'interessato "anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni ... circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie".
Invero0, parte resistente non ha offerto prova dell'avvenuta ricezione della missiva datata 4 gennaio 2009. con la quale Diners invitava P.S. a saldare l'addebito di conto, ammontante a circa 40.00 euro. Una precedente analoga missiva, inviata il 1° luglio 2008 per un debito di 90.00 euro, veniva prontamente evasa dal ricorrente. Non vi è quindi alcuna logica ragione di ritenere che, ove avesse effettivamente ricevuto la comunicazione in oggetto, l'interessato rischiasse l'iscrizione negativa presso un centro informativo di raccolta dati per una somma ancora più risibile, peraltro dal medesimo prontamente accreditata, nel momento stesso in cui prendeva effettiva contezza del problema (cfr. doc. 3. ricorrente). Al fine normativamente indicato risulta del tutto inidonea la missiva prodotta sub doc. 3 da parte resistente, posto che la stessa comunicava l'avvenuta chiusura del conto in esecuzione delle disposizioni impartite da P.S. limitandosi a prospettare che per i solleciti e "il recupero di eventuali spese non ancora contabilizzate" sarebbe stata incaricata una società esterna di fiducia della creditrice.
Non pare soddisfatta neppure la prescrizione di cui all'art. 4. comma 6 (Modalità di raccolta e registrazione dei dati) quanto al rispetto dei termini assegnati dal citato regolamento per la registrazione, utilizzazione e per l'accesso degli altri partecipanti ai dati relativi al ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito, stante la evidenziata contiguità temporale tra la rilevazione del debito, la sua iscrizione e l'accessibilità del medesimo a terzi finanziatori.
Non solo: alla non conformità della segnalazione faceva seguito un incomprensibile ritardo da parte di Diners nel dare esecuzione alla richiesta di cancellazione della postazione negativa.
Risulta infatti provato per documenti che tra la diffida inoltrata dal ricorrente a mezzo del proprio difensore e l'effettiva cancellazione intercorrevano circa tre mesi (cfr. docc. 4 e 6. ricorrente)
Non pare dunque contestabile che quanto sin qui evidenziato costituisca illegittima diffusione di un dato personale, comunque suscettibile di determinare la concreta attitudine alla lesione della riservatezza, tutelata dagli artt 1 e segg. nel decreto legislativo n. 196 del 2003.
A fronte delle prove allegate da controparte, la resistente non dimostrava ex art. 2050 c.c. di aver adottato le misure del caso al fine di evitare il danno, né offriva elementi idonei ad escludere la propria responsabilità.
Dalla accertata violazione consegue a carico di Diners. nella propria qualità di titolare del trattamento, l'onere risarcitorio a ristoro della lesione subita da P.S., in applicazione di quanto disposto dall'ari. 15 della medesima legge (attuativa, per quanto qui rileva, dei criteri contenuti nella Direttiva 95-46-CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995).
Più in generale, non può non ricordarsi che secondo un ormai consolidato orientamento della Corte Suprema: "il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, e fini della risarcibilità. al limite della riserva di legge ... . giacché i casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben possono essere riferiti, dopo l'entrata in vigore della costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, di diritti inviolabili e inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge ... di riparazione del danno patrimoniale" (cfr. Cass. n. 8827/2003; Cass. n. 15022/2005; Corte Cost. n. 233/2003).
Al fine indicato, non pare inutile richiamare le condivisibili determinazioni assunte dalla Corte Suprema, che ha di recente affermato: "La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR. richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (cfr. Cass. Civ. Sez. I. 1 aprile 2009. n. 7958).
Ritiene il giudicante che non vi siano ragioni ostative all'utilizzazione del citato insegnamento nella valutazione del risarcimento dovuto dal partecipante anche nelle fattispecie in cui la segnalazione sia relativa ad un credito al consumo e risulti inoltrata dall'istituto di credito ad un sistema di informazione creditizia di natura privata (quali sono CRIF ed Experian) in violazione delle disposizioni del Garante sopra citate.
Orbene, nel caso in esame non occorre sottolineare la risibilità della somma iscritta a debito nei confronti di P.S.: osserva il giudicante che potrebbe essere sufficiente il dato evidenziato - in assenza di indici diversi ed ulteriori, nemmeno allegati dalla resistente - al fine di escludere la configurabilità in capo al ricorrente della qualifica di cattivo pagatore.
Il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni nella misura di euro 15.000.00.
Deduceva di aver dovuto rinunciare ad un finanziamento richiesto a causa della segnalazione in oggetto: tuttavia, non indicava né gli estremi dell'importo richiesto e poi negato, né ogni altra concreta circostanza idonea ad identificare il quantum del danno asseritamente subito (cfr. doc. 2. ricorrente). Nessun importo può quindi essere liquidato per tale voce a titolo di danno patrimoniale.
Valutate le concrete modalità del fatto ed in particolare la lesione morale effettivamente provocata, risultata essere in rapporto non sinallagmatico con l'ammontare della somma irregolarmente iscritta ed il tempo di permanenza dell'iscrizione, deve liquidarsi in via equitativa l'importo di euro 10.000.00.
La somma indicata è liquidata al valore attuale della moneta: ad essa devono aggiungersi gli interessi legali computati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Alla soccombenza segue la condanna della convenuta al rimborso delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente; considerata la linearità delle questioni di fatto e di diritto affrontate in questa sede e la speditezza del procedimento, vanno complessivamente liquidate euro 1.800.00 (comprensivi di diritti ed onorari) oltre spese generali. Iva e Cpa. come per legge.
 
P.Q.M.
 
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, disattesa, definitivamente pronunciando
1) in accoglimento del ricorso presentato ex art. 152 D. L.gsv. n. 196 del 2003 da:
P.S.
nei confronti di:
Diners Club Italia S.p.A.
accertato l'illecito trattamento del dato personale di cui in narrativa:
2) condanna la resistente Diners Club Italia S.p.A. al risarcimento in favore del ricorrente dei danni morali, liquidati in via equitativa in euro 10.000.00, oltre interessi di legge, dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo:
3) condanna Diners Club Italia S.p.A. alla rifusione delle spese di giudizio in favore di P.S., liquidate in euro. 1.800.00. comprensive di diritti e onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Riserva la motivazione nei termini di legge.
Milano, 18 marzo 2010
II Giudice