giovedì 6 dicembre 2012

TRIBUNALE DI BARI

Autorità:  Tribunale  Bari  sez. II
Data:  23 luglio 2010
Numero:  n. 2637
Parti:  -
Fonti:  Giurisprudenzabarese.it 2010
Classificazione
PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITA' - Riservatezza (privacy) in genere Vedi tutto
Testo
L'illecito costituito dall'erronea segnalazione di un soggetto - nella fattispecie, libero professionista - costituisce un fatto illecito, il quale, ai sensi degli art. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al risarcimento dei danni. Può applicarsi nella specie, la disciplina della l. 31 dicembre 1996 n. 675 successivamente confluita nel d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, nel caso specifico, il trattamento dei dati personali è avvenuto senza il consenso dell'interessato, ed i dati trattati si sono rivelati non esatti e/o non prontamente aggiornati. L'art. 18 della l. n. 675 del 1996, poi confluito nell'art. 15 d.lg. n. 196/2003, dispone che chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali, debba risarcirlo ex art. 2050 c.c. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva che proprio nell'ambito del trattamento professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli operatori professionali. In effetti l'art. 15 d.lg. 196 del 2003 dispone, in maniera espressa, una particolare forma di responsabilità extracontrattuale che si configura a carico di chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali contenuti in una banca dati. Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., alla banca non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso e quindi il pregiudizio per il danneggiato che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale. La risarcibilità del danno non patrimoniale è configurabile allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine, ossia la diminuzione della considerazione della persona. Non c'è dubbio che tanto nel caso della persona fisica, quanto nel caso della persona giuridica, l'illegittima segnalazione è fonte di discredito per il "segnalato". E in ogni caso, a prescindere dall'attività economica eventualmente esercitata dal danneggiato, si riconosce come l'illegittima segnalazione possa determinare, oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali diritti del debitore, quali quello all'immagine ed alla reputazione. Con ciò non si deve però ritenere che si tratti di danno risarcibile "in re ipsa". Infatti, ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti compresa nella banca dati della Centrale per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso, può ritenersi verificata la presunzione di un danno non patrimoniale in capo al segnalato, per la cui determinazione può procedersi in via equitativa.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

                              Repubblica Italiana
                          In nome del popolo Italiano
                              Tribunale di Milano
                                Sezione I civile
in  composizione  monocratica  nella  persona  della dott.ssa Loretta
Dorigo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
nella  causa  civile iscritta al numero 69955 di ruolo generale degli
affari  contenziosi  dell'anno  2009. promossa con ricorso notificato
in data 30 novembre 2009;
                                       da
P.S.,  elettivamente  domiciliato in Milano, via C., presso lo studio
dell'avv.  Saberina  Tamburini, che lo rappresenta e difende, come da
procura a margine dell'atto:
                                                                      ricorrente
                                     contro
Diners  Club Italia SpA (in seguito. Diners). con sede in Milano, via
della  M.,  in persona del procuratore speciale F.M., come da procura
speciale in atti.
elettivamente  domiciliata  in  Milano, via P. presso lo studio degli
avv.ti  Francesco  Picone  e  Fabio  Ferrante, che la rappresentano e
difendono, come da procura in calce alla memoria di costituzione;
                                                                      resistente
OGGETTO: ricorso ex articolo 152 decreto legislativo 196 del 2003.
CONCLUSIONI:  all'udienza  di  precisazione delle conclusioni in data
17  marzo  2010  i  procuratori delle parti precisavano le rispettive
conclusioni nei termini che seguono:
per  il  ricorrente:  "accertata la esclusiva e totale responsabilità
di   Diners  Club  Italia  SpA  nell'illecito  trattamento  dei  dati
personali  del  signor  P.S.  in  violazione delle norme a protezione
della  privacy come meglio in narrativa dedotto, condannare la stessa
al  pagamento  della somma pari ad euro 15.000.00 o quella maggiore o
minore    somma   che  sarà  ritenuto  di    giustizia  a  titolo  dì
risarcimento  danni  in  favore  del  signor P.S. oltre rivalutazione
monetaria  dal dì della 
    segnalazione  e interessi legali dalla domanda
al  saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e cpa
e spese forfettarie per il presente giudizio".
Per  il resistente: "rigettare il ricorso attoreo perché infondato in
fatto  e  in diritto. Con vittoria di spese competenze ed onorari del
presente giudizio".
 
Fatto 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte. P.S. adiva il Tribunale di Milano esponendo di essere stato oggetto di un illecito trattamento dei propri dati personali da parte di Diners e di aver subito per tale fatto un danno che quantificava in euro 15.000.00.
Chiedeva, quindi, quanto riportato nelle conclusioni in epigrafe.
Si costituiva la convenuta, che deduceva ed eccepiva:
- la regolarità della segnalazione debitoria effettuata a carico dì P.S. presso i sistemi informatici di raccolta dati del sistema creditizio:
- la mancanza di prova dei danni morali e patrimoniali asseritamele subiti.
Concludeva nei termini sopra riportati.
Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni: all'esito della discussione orale il giudicante pronunciava il dispositivo allegato in calce alla presente sentenza e riservava il deposito delle motivazioni nei termini di legge.
 
Diritto
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle Parti risultano provati i seguenti fatti:
- il ricorrente aveva concluso con Diners un contratto di apertura conto denominato Carta Diners Club, acquisendo la titolarità della carta di credito (omissis);
- nel mese di gennaio 2009. non utilizzando il mezzo indicato, revocava l'accredito automatico disposto a favore della resistente;
- in data 4 febbraio 2009 riceveva una missiva di Diners con la quale la società comunicava la chiusura del conto e l'annullamento della carta, e che eventuali crediti derivanti da spese non ancora contabilizzate, ovvero pervenute successivamente, sarebbero state azionate da una società di recupero crediti, all'uopo incaricata dall'istituto (cfr. doc. 1. ricorrente);
- nel mese di marzo 2009 P.S. si recava presso la propria banca, agenzia di Ciampino del Monte dei Paschi, per richiedere un finanziamento:
- in data 17 aprile 2009 l'ente erogante comunicava formalmente quanto già riferito per vie brevi il precedente mese di marzo, pochi giorni dopo la richiesta di finanziamento. ossia che P.S. risultava iscritto nell'elenco dei soggetti a rischio negli archivi dei sistemi di informazione creditizia, in quanto vi era stata una segnalazione da parte dì Diners della sussistenza di una posizione debitoria non assolta (cfr. doc. 2. ricorrente);
- preso contatto con Diners, apprendeva che sul vecchio conto residuava un debito pari a euro 55.00, per asserite spese non meglio specificate;
- immediatamente ii ricorrente faceva pervenire alla creditrice un bonifico bancario di pari imporlo, chiedendo il rilascio di una dichiarazione liberatoria (cfr. doc. 3. ricorrente);
- in data 25 marzo 2009 Diners comunicava che non poteva provvedere alla cancellazione immediata del nominativo di P.S. dai sistemi informativi CRIF /Experian;
- in data 31 marzo 2009 il ricorrente, a mezzo del proprio legale, diffidava Diners invitandola a provvedere alla cancellazione dell'appostazione negativa;
- solo in data 26 giugno 2009 Diners comunicava di aver provveduto alla chiusura della posizione debitoria del P.S. ed al conseguente aggiornamento presso le banche dati indicate (cfr. doc. 5. ricorrente).
Giova rilevare che le circostanze sopra elencate, oltre che provate in via documentale, non sono oggetto di contestazione nel presente procedimento.
Tanto premesso, non pare inutile ricordare che nel caso in esame trovano applicazione le norme generali in tema di trattamento dei dati di cui all'art. 11 ("1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza: b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi: c) esatti e. se necessario, aggiornati: d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati: e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. 1 dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati) e in tema di responsabilità per i danni cagionati per effetto del trattamento di cui all'art. 15 "1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'art. 11 ").
Deve quindi valutarsi se la segnalazione inoltrata da Diners a CRIF forse corretta, ovvero fosse attuata al di fuori delle condizioni legittimanti.
Osserva il giudicante che non appare rispettata la prescrizione di cui all'art.4. comma 7 All. 5 provv. n.8 del 16 novembre 2004. adottato dal Garante della Privacy (Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi), che, al verificarsi di ritardo nei pagamenti, prescrive al partecipante di avvertire l'interessato "anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni ... circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie".
Invero0, parte resistente non ha offerto prova dell'avvenuta ricezione della missiva datata 4 gennaio 2009. con la quale Diners invitava P.S. a saldare l'addebito di conto, ammontante a circa 40.00 euro. Una precedente analoga missiva, inviata il 1° luglio 2008 per un debito di 90.00 euro, veniva prontamente evasa dal ricorrente. Non vi è quindi alcuna logica ragione di ritenere che, ove avesse effettivamente ricevuto la comunicazione in oggetto, l'interessato rischiasse l'iscrizione negativa presso un centro informativo di raccolta dati per una somma ancora più risibile, peraltro dal medesimo prontamente accreditata, nel momento stesso in cui prendeva effettiva contezza del problema (cfr. doc. 3. ricorrente). Al fine normativamente indicato risulta del tutto inidonea la missiva prodotta sub doc. 3 da parte resistente, posto che la stessa comunicava l'avvenuta chiusura del conto in esecuzione delle disposizioni impartite da P.S. limitandosi a prospettare che per i solleciti e "il recupero di eventuali spese non ancora contabilizzate" sarebbe stata incaricata una società esterna di fiducia della creditrice.
Non pare soddisfatta neppure la prescrizione di cui all'art. 4. comma 6 (Modalità di raccolta e registrazione dei dati) quanto al rispetto dei termini assegnati dal citato regolamento per la registrazione, utilizzazione e per l'accesso degli altri partecipanti ai dati relativi al ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito, stante la evidenziata contiguità temporale tra la rilevazione del debito, la sua iscrizione e l'accessibilità del medesimo a terzi finanziatori.
Non solo: alla non conformità della segnalazione faceva seguito un incomprensibile ritardo da parte di Diners nel dare esecuzione alla richiesta di cancellazione della postazione negativa.
Risulta infatti provato per documenti che tra la diffida inoltrata dal ricorrente a mezzo del proprio difensore e l'effettiva cancellazione intercorrevano circa tre mesi (cfr. docc. 4 e 6. ricorrente)
Non pare dunque contestabile che quanto sin qui evidenziato costituisca illegittima diffusione di un dato personale, comunque suscettibile di determinare la concreta attitudine alla lesione della riservatezza, tutelata dagli artt 1 e segg. nel decreto legislativo n. 196 del 2003.
A fronte delle prove allegate da controparte, la resistente non dimostrava ex art. 2050 c.c. di aver adottato le misure del caso al fine di evitare il danno, né offriva elementi idonei ad escludere la propria responsabilità.
Dalla accertata violazione consegue a carico di Diners. nella propria qualità di titolare del trattamento, l'onere risarcitorio a ristoro della lesione subita da P.S., in applicazione di quanto disposto dall'ari. 15 della medesima legge (attuativa, per quanto qui rileva, dei criteri contenuti nella Direttiva 95-46-CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995).
Più in generale, non può non ricordarsi che secondo un ormai consolidato orientamento della Corte Suprema: "il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, e fini della risarcibilità. al limite della riserva di legge ... . giacché i casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben possono essere riferiti, dopo l'entrata in vigore della costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, di diritti inviolabili e inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge ... di riparazione del danno patrimoniale" (cfr. Cass. n. 8827/2003; Cass. n. 15022/2005; Corte Cost. n. 233/2003).
Al fine indicato, non pare inutile richiamare le condivisibili determinazioni assunte dalla Corte Suprema, che ha di recente affermato: "La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR. richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (cfr. Cass. Civ. Sez. I. 1 aprile 2009. n. 7958).
Ritiene il giudicante che non vi siano ragioni ostative all'utilizzazione del citato insegnamento nella valutazione del risarcimento dovuto dal partecipante anche nelle fattispecie in cui la segnalazione sia relativa ad un credito al consumo e risulti inoltrata dall'istituto di credito ad un sistema di informazione creditizia di natura privata (quali sono CRIF ed Experian) in violazione delle disposizioni del Garante sopra citate.
Orbene, nel caso in esame non occorre sottolineare la risibilità della somma iscritta a debito nei confronti di P.S.: osserva il giudicante che potrebbe essere sufficiente il dato evidenziato - in assenza di indici diversi ed ulteriori, nemmeno allegati dalla resistente - al fine di escludere la configurabilità in capo al ricorrente della qualifica di cattivo pagatore.
Il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni nella misura di euro 15.000.00.
Deduceva di aver dovuto rinunciare ad un finanziamento richiesto a causa della segnalazione in oggetto: tuttavia, non indicava né gli estremi dell'importo richiesto e poi negato, né ogni altra concreta circostanza idonea ad identificare il quantum del danno asseritamente subito (cfr. doc. 2. ricorrente). Nessun importo può quindi essere liquidato per tale voce a titolo di danno patrimoniale.
Valutate le concrete modalità del fatto ed in particolare la lesione morale effettivamente provocata, risultata essere in rapporto non sinallagmatico con l'ammontare della somma irregolarmente iscritta ed il tempo di permanenza dell'iscrizione, deve liquidarsi in via equitativa l'importo di euro 10.000.00.
La somma indicata è liquidata al valore attuale della moneta: ad essa devono aggiungersi gli interessi legali computati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Alla soccombenza segue la condanna della convenuta al rimborso delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente; considerata la linearità delle questioni di fatto e di diritto affrontate in questa sede e la speditezza del procedimento, vanno complessivamente liquidate euro 1.800.00 (comprensivi di diritti ed onorari) oltre spese generali. Iva e Cpa. come per legge.
 
P.Q.M.
 
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, disattesa, definitivamente pronunciando
1) in accoglimento del ricorso presentato ex art. 152 D. L.gsv. n. 196 del 2003 da:
P.S.
nei confronti di:
Diners Club Italia S.p.A.
accertato l'illecito trattamento del dato personale di cui in narrativa:
2) condanna la resistente Diners Club Italia S.p.A. al risarcimento in favore del ricorrente dei danni morali, liquidati in via equitativa in euro 10.000.00, oltre interessi di legge, dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo:
3) condanna Diners Club Italia S.p.A. alla rifusione delle spese di giudizio in favore di P.S., liquidate in euro. 1.800.00. comprensive di diritti e onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Riserva la motivazione nei termini di legge.
Milano, 18 marzo 2010
II Giudice

giovedì 8 novembre 2012

....e ancora

L'illecito costituito dall'erronea segnalazione di un soggetto - nella fattispecie, libero professionista - costituisce un fatto illecito, il quale, ai sensi degli art. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al risarcimento dei danni. Può applicarsi nella specie, la disciplina della l. 31 dicembre 1996 n. 675 successivamente confluita nel d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, nel caso specifico, il trattamento dei dati personali è avvenuto senza il consenso dell'interessato, ed i dati trattati si sono rivelati non esatti e/o non prontamente aggiornati. L'art. 18 della l. n. 675 del 1996, poi confluito nell'art. 15 d.lg. n. 196/2003, dispone che chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali, debba risarcirlo ex art. 2050 c.c. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva che proprio nell'ambito del trattamento professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli operatori professionali. In effetti l'art. 15 d.lg. 196 del 2003 dispone, in maniera espressa, una particolare forma di responsabilità extracontrattuale che si configura a carico di chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali contenuti in una banca dati. Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., alla banca non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso e quindi il pregiudizio per il danneggiato che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale. La risarcibilità del danno non patrimoniale è configurabile allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine, ossia la diminuzione della considerazione della persona. Non c'è dubbio che tanto nel caso della persona fisica, quanto nel caso della persona giuridica, l' illegittima segnalazione è fonte di discredito per il "segnalato". E in ogni caso, a prescindere dall'attività economica eventualmente esercitata dal danneggiato, si riconosce come l' illegittima segnalazione possa determinare, oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali diritti del debitore, quali quello all'immagine ed alla reputazione. Con ciò non si deve però ritenere che si tratti di danno risarcibile "in re ipsa". Infatti, ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti compresa nella banca dati della Centrale per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso, può ritenersi verificata la presunzione di un danno non patrimoniale in capo al segnalato, per la cui determinazione può procedersi in via equitativa. (Trib. di Bari - 23/07/2010)

Sussiste l'obbligo di risarcire i danni d'immagine e patrimoniali subiti da chi è stato ingiustamente segnalato alla centrale rischi per un assegno indebitamente protestato e per l'inserimento del nominativo della società nell'apposito registro della camera di commercio. (Trib. di Torino -19/08/2011)

Deve ritenersi oramai pacifica in giurisprudenza lladottabilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. a fronte di una segnalazione illegittima effettuata dall'istituto bancario alla Centrale Rischi, risultando tale segnalazione potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato. Qualora questtultimo sia un imprenditore, il "periculum in mora" consiste nel pericolo di danno causato dalla erronea segnalazione che mal si presta ad essere oggetto di risarcimento per equivalente in quanto, per effetto della segnalazione ,la situazione patrimoniale dei soggetti potenzialmente censiti in sofferenza potrebbe degenerare in senso negativo proprio in conseguenza dell'erronea segnalazione , rimanendo il provvedimento ddurgenza llunico rimedio possibile ed idoneo a tutelare chi sia rimasto vittima di unnerronea segnalazione dall'aggravamento del pregiudizio insito nel decorso del tempo necessario per ottenere una decisione sul merito a cognizione piena. Per la segnalazione di un credito a sofferenza non basta la pendenza di un giudizio volto al recupero del credito, essendo invece necessario che il debitore versi in uno stato oggettivo di difficoltà economico-finanziaria. (Trib. Santa Maria Capua a V. - 05/02/2006)

ALCUNE SENTENZE

Cassazione – sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010
Sul danno all’immagine per illegittima segnalazione al Crif.
Con sentenza n. 12626 depositata lo scorso 24 maggio, la Cassazione, Prima sezione civile, ha accolto il ricorso presentato da una società illegittimamente segnalata, dal proprio Istituto di credito, alla centrale rischi della Banca d’Italia e chiedeva, pertanto, di essere risarcita dei danni subiti in conseguenza di tale segnalazione. In particolare, la società ricorrente aveva chiesto di essere risarcita oltre che del danno patrimoniale anche di quello all’immagine.
I giudici di legittimità, ritenendo fondate le istanze della ricorrente anche su tale ultimo punto, hanno altresì sottolineato come “l’apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”. La segnalazione, infatti, può avvenire solo in caso di conclamata insolvenza o di situazione ad essa equiparabile.
Nel caso di specie, anche se la società aveva presentato da tempo un bilancio in perdita, l’Istituto di credito aveva omesso di verificare se le immobilizzazioni fossero o meno in grado di coprire i debiti e, soprattutto, se le perdite di bilancio avessero un andamento decrescente nel corso degli anni.

Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701.
“La banca deve svolgere il dovere di segnalare alla Centrale Rischi le posizioni “a sofferenza” con particolare attenzione, al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole. Ne deriva che, in presenza di contestazioni del cliente sulla tenuta del conto e di altri elementi oggettivi sintomatici della fondatezza di simili contestazioni, che impongano massima cautela e circospezione, una volta appurato che la banca non aveva sufficienti motivazioni per segnalare il soggetto, la segnalazione alla Centrale dei Rischi oltre che illegittima è anche colposa e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria.” (Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701).
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, ordinanza 25 giugno 2010, Giudice dott. Tona
E’ illegittima la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia della posizione debitoria di una società sottoposta a sequestro patrimoniale antimafia, quando si sia accertato sia che i debiti non saldati siano esclusivamente riferibili alla gestione antecedente al provvedimento emesso dal Tribunale, sia che l’istituto di credito non si sia adoperato per dimostrare di essere creditore di buona fede, risultando in tali ipotesi del tutto omessa da parte dell’istituto segnalante la complessiva verifica della situazione finanziaria cui è tenuto alla stregua dei propri doveri di diligenza professionale.
Tribunale di Brindisi, 22 giugno 2011, n. 940
L’ente incaricato della riscossione dei tributi, a fronte del mancato pagamento di un debito tributario, aveva iscritto ipoteca su un immobile di proprietà del contribuente debitore. Successivamente, nonostante l’integrale pagamento del debito e delle spese relative alla cancellazione dell’ipoteca, lo stesso ente aveva omesso di provvedere, per oltre 1 anno, alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Circostanza emersa al contribuente debitore solo in occasione della successiva richiesta di un prestito personale, rifiutato per l’esistenza di una segnalazione pregiudizievole in Centrali Rischi Privata (CRIF).
A distanza di quasi un anno dal pagamento, quindi, la suddetta ipoteca non era stata ancora cancellata e, per tale motivo, permaneva la segnalazione in CRIF.
Ciò premesso, il Tribunale riconosceva la responsabilità dell’ente di riscossione per condotta omissiva colposa. Per quanto attiene il danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., il Tribunale osserva come, essendo pacifico che alla data della richiesta concessione del prestito permaneva la segnalazione in Centrali Rischi Privata dell’iscrizione ipotecaria de qua, può ritenersi dimostrato per presunzioni (non essendo emerse possibili ragioni alternative) che la richiesta di concessione del finanziamento sia stata rigettata proprio in ragione di tale segnalazione pregiudizievole. Quanto al danno alla reputazione ed all’onore, il Tribunale osserva che la mancata cancellazione dell’ipoteca ha comportato il permanere di un’illegittima segnalazione presso la CRIF, determinando così, indubitabilmente, danni all’immagine ed alla reputazione economica del soggetto danneggiato, interessi questi da ritenersi costituzionalmente garantiti.

venerdì 19 ottobre 2012

Il Procedimento adottato dal nostro Studio

Quando un Cliente chiede il nostro intervento, di solito, accade che lo stesso si sia recato presso un'istituto di credito o una finanziaria per ottenere un mutuo o un prestito e che gli sia stata negata questa possibilità perchè risultano iscrizioni negative a suo nome in una o più delle banche dati SIC per la tutela del credito, nonostante egli abbia tutti i requisiti reddituali per avanzare legittimamente la domanda.
A tal punto, lo Studio provvede a richiedere le informative relative al nominativo del soggetto a tutte le banche dati SIC, per verificare la presenza di iscrizioni pregiudizievoli.
Una volta ricevute le informative, dopo una attenta analisi delle stesse, si provvede ad inviare alle stesse banche dati ed agli istituti di credito che hanno dato causa alle iscrizioni una lettera formale di contestazione contenente tutte le motivazioni per cui si ritiene che l'iscrizione sia illegittima e la diffida all'immediata cancellazione dell'iscrizione, con riserva di agire per i danni cagionati.
Una volta ricevute le risposte dalle banche, le quali a volte cancellano e/o sospendono le iscrizioni denunciate, mentre altre volte ribadiscono la correttezza e la legittimità del loro operato, a seconda dei casi, si decide assieme al Cliente naturalmente di adire le vie giudiziarie contro gli istituti di credito al fine di ottenere la cancellazione dei dati pregiudizievoli e richiedere la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati (o solo quest'ultima opzione nel caso di avventa cancellazione).
Il procedimento si svolge seguendo il rito giudiziario del lavoro e, quindi, viene introdotto con ricorso da depositarsi, assieme al fascicolo di parte contenente le allegazioni documentali, presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui hanno la sede gli istituti di credito.
Il giudizio si svolge, di regola, in 2, massimo 3 udienze e dura mediamente meno di un anno (dipende dal Tribunale adito) e la sentenza emessa condanna sempre la controparte al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma a titolo di risarcimento del danno ed a procedere alla cancellazione delle iscrizioni illegittime.
Spesso accade che le banche si mettano in contatto con lo Studio, tramite i propri legali, nel corso del giudizio per transigere la vertenza, dato che la soccombenza è certa, anche al fine di limitare i costi derivanti dalle spese legali a cui verrebbero condannati, qualora il procedimento giungesse alla sua fine naturale.
La sentenza è inappellabile ed immediatamente esecutiva, per cui le banche pagheranno con celerità gli importi indicati nel provvedimento per evitare l'aggravarsi delle spese.

martedì 16 ottobre 2012

Cancellazioni e risarcimenti

Come già argomentato nei post precedenti, i Tribunali italiani si esprimono in maniera unanime per l'illegittimità delle iscrizioni a seguito di segnalazioni, quando queste avvengono senza rispettare i precetti del Codice della Privacy (Dlgs n. 196/2003) e dell'annesso Codice di Deontologia.
Le illegittimità che si riscontrano nella casistica sono numerose e di diverso genere e la loro individuazione compete, appunto, a legali informati sulla materia, in grado di cogliere le violazioni alle su richiamate norme.
Diffidate, dunque, da Società o da Ditte che, dietro compenso versato anticipatamente, promettono cancellazioni ed ottenimenti di prestiti e/o di mutui, ma, d'altra parte, non prestate attenzione alle tutt'altro che veritiere affermazioni presenti nei siti internet di qualche banca dati che lapidariamente nega la possibilità di ricorrere a procedure giudiziali per cancellare le iscrizioni illegittime.
Difatti, con apposite azioni tenute dinanzi i Tribunali competenti, ossia quelli presenti nel luogo di residenza della sede legale degli istituti di credito che hanno dato origine alla segnalazione ed alla conseguente iscrizione, è possibile ottenere in brevissimo tempo rispetto ai termini giudiziari ordinari provvedimenti di cancellazione delle iscrizioni e ciò anche con ricorsi di urgenza ex art. 700 c.p.c.!!
Il Tribunale adito, inoltre, sempre su richiesta del ricorrente, condanna la banca al risarcimento del danno scaturente dal mantenimento nelle banche dati delle illegittime iscrizioni, pregiudizievoli del buon nome e della reputazione del soggetto ingiustamente iscritto, nonchè altamente lesive della sua possibilità di ottenere accesso a linee di credito.
Ma vi è di più!!
Se si fornisce la prova documentale inerente il rifiuto di un mutuo o di un finanziamento richiesto (ad es. una lettera a firma di un direttore o di un impiegato di banca attestante il rifiuto della richiesta di denaro a causa della presenza di iscrizioni sulle banche dati SIC) la somma portata nella richiesta di mutuo o di finanziamento rifiutata costituirà danno patrimoniale giustificante una richiesta risarcitoria del medesimo importo!!
Se, ad esempio, richiedo alla mia banca un mutuo per € 50.000,00 e la richiesta viene rifiutata per la presenza di iscrizioni conseguenti a segnalazioni sulle banche dati per ritardi nei pagamenti di un precedente mutuo e/o finanziamento o perchè anche se il mutuo precedente è stato estinto e la segnalazione permane oltre i termini legislativamente previsti ecc., posso fare causa all'istituto di credito che ha dato origine a tale segnalazione, chiedendo la condanna della banca alla cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole ed il risarcimento del danno per € 50.000,00, più € 15.000,00 per danni morali.
Ovviamente se il soggetto leso è un soggetto commerciale e/o una persona giuridica, la voce di danno morale sale ulteriormente, atteso il pregiudizio all'attività lavorativa svolta.
Il nostro Studio è particolarmente competente ed esperto sull'argomento e ha trattato molte pratiche, ottenendo Sentenze favorevoli e condanne degli istituti di credito alla cancellazione ed al risarcimento; in non pochi casi le banche ci hanno contattato tramite i propri legali, una volta ricevuto il ricorso, al fine di mettersi d'accordo e transigere bonariamente la vertenza.
Nel prossimo post tratteremo in via sintetica gli step che il nostro Studio segue nell'istruzione dei singoli casi trattati.
Contattateci per saperne di più.
 

lunedì 30 aprile 2012

CONSULTAZIONE DATI CRIF

È possibile accedere ai propri dati qualora si verifichi il ritardo di pagamento di 2 rate consecutive o se il pagamento è stato effettuato due mesi dopo la sua naturale scadenza.
Al servizio di informazioni creditizie possono accedere soltanto le , le Finanziarie e tutte le Aziende che sono autorizzate ad erogare finanziamenti, relativamente al potenziale cliente che ha fatto richiesta di un prestito, previa sottoscrizione di un’informativa in cui si spiega che i dati verranno registrati in centrale rischi solo se autorizzati; le informazioni riguardanti future ed eventuali morosità, invece, saranno trasmesse ai sistemi di informazioni creditizie, per poter essere consultate senza alcuna autorizzazione da parte dell’interessato.
L’utente ha facoltà di richiedere la modifica, cancellazione od integrazione nella centrale rischi, qualora i suoi dati registrati fossero sbagliati o non aggiornati; tale comunicazione può essere fatta a Crif o direttamente alla banca che ha fatto la segnalazione.
Va precisato, però, che in caso di dati negativi, che determinano lo stato di cattivo pagatore del cliente, essi saranno conservati in crif nel rispetto dei tempi su descritti, in quanto non necessitano del consenso del trattamento da parte sua.

COS'E' LA CRIF SPA?

Crif è un’Azienda che gestisce la banca dati più vasta di centrali rischi ed è meglio nota come ; è collegata con più di 600 istituti bancari e finanziarie, grazie alla quale si può accedere ai dati conservati onde controllare lo storico creditizio di un cliente in caso di richiesta di o mutuo.
Accedendo ad essi, chi eroga il prestito può vedere quanto sia affidabile il richiedente in materia di credito, verificando se in passato ha fatto altri finanziamenti pagati o meno regolarmente.
Diverse si presentano le condizioni riguardanti i tempi in cui i dati del cliente vengono tenuti e registrati nella centrale rischi; ad esempio, le richieste di prestito personale sono generalmente conservate per 6 mesi, mentre un mancato finanziamento determina la loro permanenza per almeno 1 mese.
Se invece il consumatore si trova nella condizione di aver pagato con ritardo 2 rate, i suoi dati restano in centrale rischi per almeno 1 anno a partire dalla data in cui egli ha sanato il debito.
I tempi si allungano (24 mesi) nel caso di più di 2 rate pagate con ritardo, mentre si arriva a 36 mesi nei casi di stato di inadempienza, a partire dalla data di fine contratto.
Se il cliente è un ottimo pagatore, i suoi dati rimarranno visibili per 36 mesi, costituendo un ottimo biglietto da visita per future richieste di finanziamento.
In centrale rischi vengono conservati i dati anagrafici del consumatore e quelli che riguardano il prestito contratto, ovvero, l’importo, la durata, il tipo di finanziamento e lo storico del pagamento ( positivo o negativo).

LA STORIA DELLA CRIF

1988 CRIF è fondata a Bologna
1997 CRIF Decision Solutions Ltd. è fondata nel Regno Unito. La società è specializzata nella realizzazione e gestione di customer database solutions, in particolare di banche dati sinistri e soluzioni anti-frode per le compagnie assicurative britanniche..
1999 CRIF Decision Solutions Ltd. si espande nel Regno Unito grazie all'acquisizione di Qui Credit Assessment Ltd. CRIF estende la propria presenza internazionale fondando negli Stati Uniti la società CRIF North America Corp., con sede a Tampa (Florida, USA), insieme a CRIBIS Corp. CRIBIS Corporation è la società del Gruppo CRIF che sviluppa e distribuisce a livello mondiale servizi online per il supporto decisionale alla gestione strategica del credito e alle politiche di marketing, fornendo accesso ai report e alle business information su imprese, settori e mercati di tutto il mondo.
2001 L’alleanza strategica con la società americana TransUnion leader nel mercato NAFTA, ha portato alla costituzione in joint venture di società che sviluppano soluzioni di business personalizzate e basate su modelli statistici in Messico (TransUnion CRIF Decision Solutions S.A. de C.V.) e per i mercati del Canada e del Centro e Sud America (TransUnion CRIF Decision Solutions LLC).
2005 Per rafforzare il proprio ruolo e i rapporti con le istituzioni finanziarie nei mercati strategici della Nuova Europa, CRIF contribuisce a fondare e successivamente acquisisce il 100% del capitale di CCB - Czech Credit Bureau e di SCB - Slovak Credit Bureau, le società che gestiscono rispettivamente i credit bureau della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca.
CRIF inizia la propria espansione anche sul mercato russo, diventando fondatore unitamente all'Associazione bancaria nazionale (ARB) e ad alcune delle principali banche del paese, del National Bureau of Credit Histories (NBCH), società che ha realizzato il locale credit bureau a cui oggi fanno capo circa 600 istituti di credito.
2006 CRIF estende ulteriormente la propria presenza nei Paesi dell’Est Europa, acquisendo nella Repubblica Slovacca INFIN, società specializzata in avanzati servizi di business information, confluita successivamente all’interno di SCB – Slovak Credit Bureau.
2007 A inizio 2007 entra  a far parte del Gruppo CRIF anche la società polacca InfoData, nata nel 1990 come Divisione della Camera di Commercio Nazionale. A partire dal 2008 la società ha assunto la denominazione di CRIF Sp. Z.o.o e offre sul mercato polacco servizi di business information ad alto valore aggiunto e credit report aggiornati su imprese polacche e di altri Paesi, oltre a modelli decisionali, outsourcing, software e servizi consulenziali.
La presenza diretta di CRIF in Russia si rafforza con la costituzione di una società con sede a Mosca, in grado di offrire servizi che spaziano dal supporto decisionale alla consulenza, all’outsourcing, alle soluzioni software e al recupero crediti.
2008
A partire dal 2008 CRIF consolida la propria presenza sui mercati del Nord e Centro America attraverso le società Magnum (con sede ad Atlanta, USA) e CRIF S.A. de C.V. (con sede a Città del Messico), attraverso le quali sviluppa soluzioni di supporto decisionale e software. Nel luglio 2008, CRIF ha acquisito Teres Solutions, società con sede in Texas (USA). Teres Solutions sviluppa soluzioni avanzate per l’erogazione diretta e indiretta di credito che rappresentano lo standard di riferimento nei mercati dei servizi finanziari.
2009 CRIF annuncia l'acquisizione della filiale italiana di Dun & Bradstreet (D&B), il più importante attore a livello mondiale nel campo della business information. Acquisisce inoltre FLS, società con sede a Dallas leader nella fornitura di soluzioni per l’erogazione indiretta di credito, e Aimbridge Indirect Lending LLC e Member Lending Acceptance LLC (con sede a Denver, Colorado), società specializzate in soluzioni integrate a supporto dell’erogazione del credito nel settore automotive.
In Ungheria, CRIF Zrt., la neo costituita società del Gruppo CRIF con sede a Budapest, ha ottenuto dall’Authority di Vigilanza Finanziaria Ungherese la licenza per costituire il primo sistema di credit bureau privato e su base volontaria del Paese che raccoglierà informazioni creditizie sia positive che negative relative a privati e imprese.
2010 CRIF ha acquisito APPRO Systems di Equifax. APPRO Systems è leader nelle soluzioni di loan origination e account opening per gli istituti finanziari statunitensi.
Sempre nel corso del 2010 in India CRIF ha stretto un accordo di partnership con High Mark Credit mentre in Vietnam CRIF è stata scelta come partner da PCB per lo sviluppo del principale sistema di informazioni creditizie del Paese. La partnership strategica siglata in Vietnam prevede anche che CRIF sia il principale azionista di PCB.
​2011 ​Negli Stati Uniti CRIF acquisisce Cypress Software Systems. Cypress offre una gamma di software e servizi che supportano gli istituti finanziari nell'automatizzare la valutazione e gestione delle pratiche di finanziamento e i processi decisionali.
CRIF annuncia la sua ulteriore espansione in Cina con la nuova società CRIF Beijing, costituita per fornire soluzioni di credit risk management alle banche retail e alle società finanziarie auto del Paese asiatico.
CRIF acquisisce le operation di Deltavista in Svizzera e in Austria. Deltavista è uno dei principali credit bureau e fornitori di soluzioni per la gestione del rischio nei paesi europei di lingua tedesca.

mercoledì 21 marzo 2012

CANCELLAZIONE CRIF E TUTELA RISARCITORIA

Un argomento particolarmente attuale e ricorrente sulla rete è quello concernente soggetti che promettono la cancellazione dalla Crif o da altre banche dati in cambio di denaro. A tal proposito gli interventi che maggiormente si leggono sono quelli scritti da utenti che, indignati, sostengono che chi chieda soldi per tale operazioni sia un "truffatore" poichè, a loro dire, la cancellazione avviene di diritto e gratuitamente solo attraverso il riempimento dell'adeguata modulistica.

Per comodità di lettura, al fondo della pagina vi riportiamo la tabella stabilita per legge e richiamata dalla Crif come da altre banche dati, riguardo ai tempi di conservazione dei dati e, quindi, delle iscrizioni. E' importante chiarire che, LADDOVE LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE SIA STATA CORRETTAMENTE ESEGUITA, una volta regolarizzata la posizione debitoria e TRASCORSI I TERMINI SOTTO INDICATI, sussiste il vostro diritto a chiedere la cancellazione dei dati attraverso quella famosa modulistica. In ogni caso, al massimo, la segnalazione non può durare più di 36 mesi dalla scadenza stabilita contrattualmente. Occhio però, spesso le banche dati (Crif s.p.a., CTC Consorzio Tutelka del Credito, Experian Information Services s.p.a., Cerved s.p.a., Assilea) non aggiornano i dati e cancellano con ritardo le segnalazioni, cosa per cui potreste avere qualche "sorpresina" in sede di richiesta di un finanziamento.

IN OGNI CASO, ciò di cui vi abbiamo parlato nello scorso post non ha niente a che vedere nè con i TEMPI di CONSERVAZIONE nè con la REGOLARIZZAZIONE della vostra posizione.

In sintesi:

le iscrizioni effettuate sulle predette banche dati sono quasi tutte illegittime poichè non viene seguita la procedura di segnalazione stabilita dalla legge e, quindi, quando ciò accade si può agire giudizialmente non solo per CANCELLARE L'ISCRIZIONE, ma anche per OTTENERE il risarcimento dei danni subiti, sia in relazione all'illegittimo trattamento dei dati (e quindi lesione del proprio buon nome, tanto da essere etichettati come "CATTIVI PAGATORI"), sia per l'ostacolo frapposto all'ACCESSO AL CREDITO, e tutto ciò a prescindere dalla regolarizzazione della vostra posizione. 

QUESTA AZIONE GIUDIZIALE HA UNA DURATA BREVISSIMA (CIRCA UN ANNO) E COSTI CONTENUTI RISPETTO ALL'ENORME DANNO RICEVUTO
 

​TIPOLOGIA DI DATO ​TEMPI DI CONSERVAZIONE
Finanziamento richiesto ed in corso di valutazione​ 6 mesi dalla data richiesta
​Richieste di finanziamento rinunciate/rifiutate 1 mese dalla data di rinuncia/rifiuto
​Finanziamenti rimborsati regolarmente 36 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito
Ritardi relativi a 1 o 2 rate (o mensilità) 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari
Ritardi relativi a 3 o più rate (o mensilità) 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari
Finanziamenti non rimborsati (o con gravi morosità)​ 36 mesi dalla data di estinzione prevista o dalla data in cui l'istituto di credito ha fornito l'ultimo aggiornamento

PER MAGGIORI INFO CONTATTATECI ALL'INDIRIZZO MAIL INDICATO NEL POST PRECEDENTE

mercoledì 7 marzo 2012

CANCELLAZIONE DALLA CRIF ED ALTRI SIC

Non tutti sanno che il circuito bancario ha adottato un sistema di tutela per l’accesso al credito:
le banche dati SIC (SIC sta per Sistema d’Informazione Creditizia).
Quante volte vi è capitato di recarvi in banca o presso una finanziaria e sentirvi rifiutare un prestito o un mutuo a causa di una segnalazione su qeste banche dati SIC (crif, ctc, esperian, assilea, banca d’italia, ecc…) ?!
È possibile verificare la gestione dei vostri dati personali presso i SIC e controllare se il trattamento avviene in maniera legittima.
Infatti molto spesso (per non dire quasi sempre) la segnalazione presso le banche dati SIC avviene in modo IRREGOLARE, andando a violare le norme sul trattamento dei dati personali.
Attraverso una corretta gestione delle informazioni a vostro nome, siano esse segnalazioni negative (cioè conseguenti ad eventuali ritardi di pagamento) come pure quelle positive (situazione di regolarità dei pagamenti) è possibile accedere a linee di finanziamento prima magari rifiutate.
Da oggi esistono efficaci soluzioni giuridiche che permettono di contestare una eventuale segnalazione illegittima relativa a ritardati pagamenti ed ottenerne la cancellazione.
E non solo.
In ipotesi di segnalazione contraria alle norme di legge si ha diritto a chiedere cospicui risarcimenti alle stesse banche che hanno concesso il prestito e poi iscritto il vostro nominativo tra i “CATTIVI PAGATORI” (come già deciso in numerose sentenze di Tribunali).
Badate bene.
Non dovete regolarizzare la vostra posizione debitoria per poter acquisire il diritto ad ottenere la cancellazione e il risarcimento dei danni: la segnalazione segue regole diverse e svincolate dal corretto pagamento del prestito e/o del mutuo.
Non è vero, pertanto, come si sente dire e si legge in moltissimi altri siti, che è possibile ottenere la cancellazione solo dei finanziamenti con rimborso regolare: anche in caso di morosità persistente si può agire!!!
Volete cancellare il vostro nome da tali banche dati?
Volete ottenere un lauto risarcimento per il comportamento antigiuridico tenuto delle banche nei vostri confronti?
Da incudine passerete ad essere martello….
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVICI DESCRIVENDO IL TUO CASO
avv.angelodaurelio@yahoo.it