SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
ricorso regolarmente notificato alla controparte. P.S. adiva il
Tribunale di Milano esponendo di essere stato oggetto di un illecito
trattamento dei propri dati personali da parte di Diners e di aver
subito per tale fatto un danno che quantificava in euro 15.000.00.
Chiedeva, quindi, quanto riportato nelle conclusioni in epigrafe.
Si costituiva la convenuta, che deduceva ed eccepiva:
- la regolarità della
segnalazione debitoria effettuata a carico dì P.S. presso i sistemi informatici di raccolta dati del sistema creditizio:
- la mancanza di prova dei danni morali e patrimoniali asseritamele subiti.
Concludeva nei termini sopra riportati.
Esaurita
la trattazione ed istruzione della controversia, le parti venivano
invitate a precisare le conclusioni: all'esito della discussione orale
il giudicante pronunciava il dispositivo allegato in calce alla presente
sentenza e riservava il deposito delle motivazioni nei termini di
legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle Parti risultano provati i seguenti fatti:
-
il ricorrente aveva concluso con Diners un contratto di apertura conto
denominato Carta Diners Club, acquisendo la titolarità della carta di
credito (omissis);
- nel mese di gennaio
2009. non utilizzando il mezzo indicato, revocava l'accredito automatico
disposto a favore della resistente;
- in
data 4 febbraio 2009 riceveva una missiva di Diners con la quale la
società comunicava la chiusura del conto e l'annullamento della carta, e
che eventuali crediti derivanti da spese non ancora contabilizzate,
ovvero pervenute successivamente, sarebbero state azionate da una
società di recupero crediti, all'uopo incaricata dall'istituto (cfr.
doc. 1. ricorrente);
- nel mese di marzo
2009 P.S. si recava presso la propria banca, agenzia di Ciampino del
Monte dei Paschi, per richiedere un finanziamento:
-
in data 17 aprile 2009 l'ente erogante comunicava formalmente quanto
già riferito per vie brevi il precedente mese di marzo, pochi giorni
dopo la richiesta di finanziamento. ossia che P.S. risultava iscritto
nell'elenco dei soggetti a rischio negli archivi dei sistemi di
informazione creditizia, in quanto vi era stata una
segnalazione da parte dì Diners della sussistenza di una posizione debitoria non assolta (cfr. doc. 2. ricorrente);
-
preso contatto con Diners, apprendeva che sul vecchio conto residuava
un debito pari a euro 55.00, per asserite spese non meglio specificate;
-
immediatamente ii ricorrente faceva pervenire alla creditrice un
bonifico bancario di pari imporlo, chiedendo il rilascio di una
dichiarazione liberatoria (cfr. doc. 3. ricorrente);
-
in data 25 marzo 2009 Diners comunicava che non poteva provvedere alla
cancellazione immediata del nominativo di P.S. dai sistemi informativi
CRIF /Experian;
-
in data 31 marzo 2009 il ricorrente, a mezzo del proprio legale,
diffidava Diners invitandola a provvedere alla cancellazione
dell'appostazione negativa;
- solo in data
26 giugno 2009 Diners comunicava di aver provveduto alla chiusura della
posizione debitoria del P.S. ed al conseguente aggiornamento presso le
banche dati indicate (cfr. doc. 5. ricorrente).
Giova
rilevare che le circostanze sopra elencate, oltre che provate in via
documentale, non sono oggetto di contestazione nel presente
procedimento.
Tanto premesso, non pare
inutile ricordare che nel caso in esame trovano applicazione le norme
generali in tema di trattamento dei dati di cui all'art. 11 ("1. I dati
personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e
secondo correttezza: b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini compatibili con tali scopi: c) esatti e. se necessario,
aggiornati: d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati: e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per
i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. 1 dati
personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia
di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati) e in
tema di responsabilità per i danni cagionati per effetto del trattamento
di cui all'art. 15 "1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'art. 2050 c.c. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in
caso di violazione dell'art. 11 ").
Deve quindi valutarsi se la
segnalazione inoltrata da Diners a
CRIF forse corretta, ovvero fosse attuata al di fuori delle condizioni legittimanti.
Osserva
il giudicante che non appare rispettata la prescrizione di cui
all'art.4. comma 7 All. 5 provv. n.8 del 16 novembre 2004. adottato dal
Garante della Privacy (Codice di deontologia e di buona condotta per i
sistemi informativi), che, al verificarsi di ritardo nei pagamenti,
prescrive al partecipante di avvertire l'interessato "anche unitamente
all'invio di solleciti o di altre comunicazioni ... circa l'imminente
registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie".
Invero0,
parte resistente non ha offerto prova dell'avvenuta ricezione della
missiva datata 4 gennaio 2009. con la quale Diners invitava P.S. a
saldare l'addebito di conto, ammontante a circa 40.00 euro. Una
precedente analoga missiva, inviata il 1° luglio 2008 per un debito di
90.00 euro, veniva prontamente evasa dal ricorrente. Non vi è quindi
alcuna logica ragione di ritenere che, ove avesse effettivamente
ricevuto la comunicazione in oggetto, l'interessato rischiasse
l'iscrizione negativa presso un centro informativo di raccolta dati per
una somma ancora più risibile, peraltro dal medesimo prontamente
accreditata, nel momento stesso in cui prendeva effettiva contezza del
problema (cfr. doc. 3. ricorrente). Al fine normativamente indicato
risulta del tutto inidonea la missiva prodotta sub doc. 3 da parte
resistente, posto che la stessa comunicava l'avvenuta chiusura del conto
in esecuzione delle disposizioni impartite da P.S. limitandosi a
prospettare che per i solleciti e "il recupero di eventuali spese non
ancora contabilizzate" sarebbe stata incaricata una società esterna di
fiducia della creditrice.
Non pare
soddisfatta neppure la prescrizione di cui all'art. 4. comma 6 (Modalità
di raccolta e registrazione dei dati) quanto al rispetto dei termini
assegnati dal citato regolamento per la registrazione, utilizzazione e
per l'accesso degli altri partecipanti ai dati relativi al ritardo nei
pagamenti in un rapporto di credito, stante la evidenziata contiguità
temporale tra la rilevazione del debito, la sua iscrizione e
l'accessibilità del medesimo a terzi finanziatori.
Non solo: alla non conformità della
segnalazione faceva seguito un
incomprensibile ritardo da parte di Diners nel dare esecuzione alla
richiesta di cancellazione della postazione negativa.
Risulta
infatti provato per documenti che tra la diffida inoltrata dal
ricorrente a mezzo del proprio difensore e l'effettiva cancellazione
intercorrevano circa tre mesi (cfr. docc. 4 e 6. ricorrente)
Non pare dunque contestabile che quanto sin qui evidenziato costituisca
illegittima diffusione di un dato
personale, comunque suscettibile di determinare la concreta attitudine
alla lesione della riservatezza, tutelata dagli artt 1 e segg. nel
decreto legislativo n. 196 del 2003.
A
fronte delle prove allegate da controparte, la resistente non dimostrava
ex art. 2050 c.c. di aver adottato le misure del caso al fine di
evitare il danno, né offriva elementi idonei ad escludere la propria
responsabilità.
Dalla accertata violazione
consegue a carico di Diners. nella propria qualità di titolare del
trattamento, l'onere risarcitorio a ristoro della lesione subita da
P.S., in applicazione di quanto disposto dall'ari. 15 della medesima
legge (attuativa, per quanto qui rileva, dei criteri contenuti nella
Direttiva 95-46-CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre
1995).
Più in generale, non può non
ricordarsi che secondo un ormai consolidato orientamento della Corte
Suprema: "il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di
un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è
soggetto, e fini della risarcibilità. al limite della riserva di legge
... . giacché i casi in cui la legge consente la riparazione del danno
non patrimoniale ben possono essere riferiti, dopo l'entrata in vigore
della costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove
si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, di diritti
inviolabili e inerenti alla persona non aventi natura economica
implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo
configura un caso determinato dalla legge ... di riparazione del danno
patrimoniale" (cfr. Cass. n. 8827/2003; Cass. n. 15022/2005; Corte Cost.
n. 233/2003).
Al fine indicato, non pare
inutile richiamare le condivisibili determinazioni assunte dalla Corte
Suprema, che ha di recente affermato: "La
segnalazione di una posizione "in
sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le
istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR. richiede una
valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva
situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero
ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve
essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale
deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà
economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione
d'insolvenza" (cfr. Cass. Civ. Sez. I. 1 aprile 2009. n. 7958).
Ritiene
il giudicante che non vi siano ragioni ostative all'utilizzazione del
citato insegnamento nella valutazione del risarcimento dovuto dal
partecipante anche nelle fattispecie in cui la
segnalazione sia relativa ad un
credito al consumo e risulti inoltrata dall'istituto di credito ad un
sistema di informazione creditizia di natura privata (quali sono
CRIF ed Experian) in violazione delle disposizioni del Garante sopra citate.
Orbene,
nel caso in esame non occorre sottolineare la risibilità della somma
iscritta a debito nei confronti di P.S.: osserva il giudicante che
potrebbe essere sufficiente il dato evidenziato - in assenza di indici
diversi ed ulteriori, nemmeno allegati dalla resistente - al fine di
escludere la configurabilità in capo al ricorrente della qualifica di
cattivo pagatore.
Il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni nella misura di euro 15.000.00.
Deduceva di aver dovuto rinunciare ad un finanziamento richiesto a causa della
segnalazione in oggetto: tuttavia,
non indicava né gli estremi dell'importo richiesto e poi negato, né ogni
altra concreta circostanza idonea ad identificare il quantum del danno
asseritamente subito (cfr. doc. 2. ricorrente). Nessun importo può
quindi essere liquidato per tale voce a titolo di danno patrimoniale.
Valutate
le concrete modalità del fatto ed in particolare la lesione morale
effettivamente provocata, risultata essere in rapporto non
sinallagmatico con l'ammontare della somma irregolarmente iscritta ed il
tempo di permanenza dell'iscrizione, deve liquidarsi in via equitativa
l'importo di euro 10.000.00.
La somma
indicata è liquidata al valore attuale della moneta: ad essa devono
aggiungersi gli interessi legali computati dalla data di pubblicazione
della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Alla
soccombenza segue la condanna della convenuta al rimborso delle spese
di giudizio sostenute dal ricorrente; considerata la linearità delle
questioni di fatto e di diritto affrontate in questa sede e la
speditezza del procedimento, vanno complessivamente liquidate euro
1.800.00 (comprensivi di diritti ed onorari) oltre spese generali. Iva e
Cpa. come per legge.
P.Q.M.
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, disattesa, definitivamente pronunciando
1) in accoglimento del ricorso presentato ex art. 152 D. L.gsv. n. 196 del 2003 da:
P.S.
nei confronti di:
Diners Club Italia S.p.A.
accertato l'illecito trattamento del dato personale di cui in narrativa:
2)
condanna la resistente Diners Club Italia S.p.A. al risarcimento in
favore del ricorrente dei danni morali, liquidati in via equitativa in
euro 10.000.00, oltre interessi di legge, dalla data della presente
sentenza sino al saldo effettivo:
3)
condanna Diners Club Italia S.p.A. alla rifusione delle spese di
giudizio in favore di P.S., liquidate in euro. 1.800.00. comprensive di
diritti e onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Riserva la motivazione nei termini di legge.
Milano, 18 marzo 2010
II Giudice