L'illecito costituito dall'erronea
segnalazione di un soggetto - nella
fattispecie, libero professionista - costituisce un fatto illecito, il
quale, ai sensi degli art. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al
risarcimento dei danni. Può
applicarsi nella specie, la disciplina della l. 31 dicembre 1996 n. 675
successivamente confluita nel d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, nel
caso specifico, il trattamento dei dati personali è avvenuto senza il
consenso dell'interessato, ed i dati trattati si sono rivelati non
esatti e/o non prontamente aggiornati. L'art. 18 della l. n. 675 del
1996, poi confluito nell'art. 15 d.lg. n. 196/2003, dispone che chiunque
cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali,
debba risarcirlo ex art. 2050 c.c. Si tratta di un'ipotesi di
responsabilità oggettiva che proprio nell'ambito del trattamento
professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in
considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli
operatori professionali. In effetti l'art. 15 d.lg. 196 del 2003
dispone, in maniera espressa, una particolare forma di responsabilità
extracontrattuale che si configura a carico di chiunque cagioni un danno
ad altri per effetto del trattamento dei dati personali contenuti in
una banca dati. Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art.
2050 c.c., alla banca non è sufficiente la prova negativa di non aver
commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma
è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni cura o misura atta
ad impedire l'evento dannoso e quindi il pregiudizio per il danneggiato
che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale. La
risarcibilità del danno non patrimoniale è configurabile allorquando il
fatto lesivo incida su una situazione giuridica ai diritti fondamentali
della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti
rientra l'immagine, ossia la diminuzione della considerazione della
persona. Non c'è dubbio che tanto nel caso della persona fisica, quanto
nel caso della persona giuridica, l'
illegittima
segnalazione è fonte di discredito
per il "segnalato". E in ogni caso, a prescindere dall'attività
economica eventualmente esercitata dal danneggiato, si riconosce come l'
illegittima
segnalazione possa determinare,
oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali
diritti del debitore, quali quello all'immagine ed alla reputazione. Con
ciò non si deve però ritenere che si tratti di danno risarcibile "in re
ipsa". Infatti, ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti
compresa nella banca dati della Centrale per un tempo sufficiente a
consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso,
può ritenersi verificata la presunzione di un danno non patrimoniale in
capo al segnalato, per la cui determinazione può procedersi in via
equitativa. (Trib. di Bari - 23/07/2010)
Sussiste l'obbligo di risarcire i danni d'immagine e patrimoniali subiti
da chi è stato ingiustamente segnalato alla centrale rischi per un
assegno indebitamente protestato e per l'inserimento del nominativo
della società nell'apposito registro della camera di commercio. (Trib. di Torino -19/08/2011)
Deve ritenersi oramai pacifica in giurisprudenza lladottabilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. a fronte di una
segnalazione
illegittima effettuata dall'istituto bancario alla Centrale Rischi, risultando tale
segnalazione potenzialmente idonea a
pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato.
Qualora questtultimo sia un imprenditore, il "periculum in mora"
consiste nel pericolo di danno causato dalla erronea
segnalazione che mal si presta ad essere oggetto di
risarcimento per equivalente in quanto, per effetto della
segnalazione ,la situazione
patrimoniale dei soggetti potenzialmente censiti in sofferenza potrebbe
degenerare in senso negativo proprio in conseguenza dell'erronea
segnalazione , rimanendo il provvedimento ddurgenza llunico rimedio possibile ed idoneo a tutelare chi sia rimasto vittima di unnerronea
segnalazione dall'aggravamento del
pregiudizio insito nel decorso del tempo necessario per ottenere una
decisione sul merito a cognizione piena. Per la
segnalazione di un credito a
sofferenza non basta la pendenza di un giudizio volto al recupero del
credito, essendo invece necessario che il debitore versi in uno stato
oggettivo di difficoltà economico-finanziaria. (Trib. Santa Maria Capua a V. - 05/02/2006)
giovedì 8 novembre 2012
ALCUNE SENTENZE
Cassazione – sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010
Sul danno all’immagine per illegittima segnalazione al Crif.
Con sentenza n. 12626 depositata lo
scorso 24 maggio, la Cassazione, Prima sezione civile, ha accolto il
ricorso presentato da una società illegittimamente segnalata, dal
proprio Istituto di credito, alla centrale rischi della Banca d’Italia e
chiedeva, pertanto, di essere risarcita dei danni subiti in conseguenza
di tale segnalazione. In particolare, la società ricorrente aveva
chiesto di essere risarcita oltre che del danno patrimoniale anche di quello all’immagine.
I giudici di legittimità, ritenendo
fondate le istanze della ricorrente anche su tale ultimo punto, hanno
altresì sottolineato come “l’apposizione a sofferenza implica una
valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione
finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero
ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”. La segnalazione,
infatti, può avvenire solo in caso di conclamata insolvenza o di
situazione ad essa equiparabile.
Nel caso di specie, anche se la
società aveva presentato da tempo un bilancio in perdita, l’Istituto di
credito aveva omesso di verificare se le immobilizzazioni fossero o meno
in grado di coprire i debiti e, soprattutto, se le perdite di bilancio
avessero un andamento decrescente nel corso degli anni.
Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701.
“La banca deve svolgere il dovere di
segnalare alla Centrale Rischi le posizioni “a sofferenza” con
particolare attenzione, al fine di non escludere dal sistema del credito
un soggetto che risulti invece del tutto meritevole. Ne deriva che, in
presenza di contestazioni del cliente sulla tenuta del conto e di altri
elementi oggettivi sintomatici della fondatezza di simili contestazioni,
che impongano massima cautela e circospezione, una volta appurato che
la banca non aveva sufficienti motivazioni per segnalare il soggetto, la
segnalazione alla Centrale dei Rischi oltre che illegittima è anche colposa e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria.” (Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701).
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, ordinanza 25 giugno 2010, Giudice dott. Tona
E’ illegittima la segnalazione alla
Centrale dei rischi della Banca d’Italia della posizione debitoria di
una società sottoposta a sequestro patrimoniale antimafia, quando si sia
accertato sia che i debiti non saldati siano esclusivamente riferibili
alla gestione antecedente al provvedimento emesso dal Tribunale, sia che
l’istituto di credito non si sia adoperato per dimostrare di essere
creditore di buona fede, risultando in tali ipotesi del tutto omessa da
parte dell’istituto segnalante la complessiva verifica della situazione
finanziaria cui è tenuto alla stregua dei propri doveri di diligenza
professionale.
Tribunale di Brindisi, 22 giugno 2011, n. 940
L’ente incaricato della riscossione
dei tributi, a fronte del mancato pagamento di un debito tributario,
aveva iscritto ipoteca su un immobile di proprietà del contribuente
debitore. Successivamente, nonostante l’integrale pagamento del debito e
delle spese relative alla cancellazione dell’ipoteca, lo stesso ente
aveva omesso di provvedere, per oltre 1 anno, alla cancellazione
dell’iscrizione ipotecaria. Circostanza emersa al contribuente debitore
solo in occasione della successiva richiesta di un prestito personale,
rifiutato per l’esistenza di una segnalazione pregiudizievole in
Centrali Rischi Privata (CRIF).
A distanza di quasi un anno dal
pagamento, quindi, la suddetta ipoteca non era stata ancora cancellata
e, per tale motivo, permaneva la segnalazione in CRIF.
Ciò premesso, il Tribunale
riconosceva la responsabilità dell’ente di riscossione per condotta
omissiva colposa. Per quanto attiene il danno patrimoniale ex art. 2043
c.c., il Tribunale osserva come, essendo pacifico che alla data della
richiesta concessione del prestito permaneva la segnalazione in Centrali
Rischi Privata dell’iscrizione ipotecaria de qua, può ritenersi
dimostrato per presunzioni (non essendo emerse possibili ragioni
alternative) che la richiesta di concessione del finanziamento sia stata
rigettata proprio in ragione di tale segnalazione pregiudizievole. Quanto
al danno alla reputazione ed all’onore, il Tribunale osserva che la
mancata cancellazione dell’ipoteca ha comportato il permanere di
un’illegittima segnalazione presso la CRIF, determinando così,
indubitabilmente, danni all’immagine ed alla reputazione economica del
soggetto danneggiato, interessi questi da ritenersi costituzionalmente
garantiti.
Iscriviti a:
Post (Atom)