giovedì 8 novembre 2012

....e ancora

L'illecito costituito dall'erronea segnalazione di un soggetto - nella fattispecie, libero professionista - costituisce un fatto illecito, il quale, ai sensi degli art. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al risarcimento dei danni. Può applicarsi nella specie, la disciplina della l. 31 dicembre 1996 n. 675 successivamente confluita nel d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, nel caso specifico, il trattamento dei dati personali è avvenuto senza il consenso dell'interessato, ed i dati trattati si sono rivelati non esatti e/o non prontamente aggiornati. L'art. 18 della l. n. 675 del 1996, poi confluito nell'art. 15 d.lg. n. 196/2003, dispone che chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali, debba risarcirlo ex art. 2050 c.c. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva che proprio nell'ambito del trattamento professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli operatori professionali. In effetti l'art. 15 d.lg. 196 del 2003 dispone, in maniera espressa, una particolare forma di responsabilità extracontrattuale che si configura a carico di chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali contenuti in una banca dati. Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., alla banca non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso e quindi il pregiudizio per il danneggiato che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale. La risarcibilità del danno non patrimoniale è configurabile allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine, ossia la diminuzione della considerazione della persona. Non c'è dubbio che tanto nel caso della persona fisica, quanto nel caso della persona giuridica, l' illegittima segnalazione è fonte di discredito per il "segnalato". E in ogni caso, a prescindere dall'attività economica eventualmente esercitata dal danneggiato, si riconosce come l' illegittima segnalazione possa determinare, oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali diritti del debitore, quali quello all'immagine ed alla reputazione. Con ciò non si deve però ritenere che si tratti di danno risarcibile "in re ipsa". Infatti, ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti compresa nella banca dati della Centrale per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso, può ritenersi verificata la presunzione di un danno non patrimoniale in capo al segnalato, per la cui determinazione può procedersi in via equitativa. (Trib. di Bari - 23/07/2010)

Sussiste l'obbligo di risarcire i danni d'immagine e patrimoniali subiti da chi è stato ingiustamente segnalato alla centrale rischi per un assegno indebitamente protestato e per l'inserimento del nominativo della società nell'apposito registro della camera di commercio. (Trib. di Torino -19/08/2011)

Deve ritenersi oramai pacifica in giurisprudenza lladottabilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. a fronte di una segnalazione illegittima effettuata dall'istituto bancario alla Centrale Rischi, risultando tale segnalazione potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato. Qualora questtultimo sia un imprenditore, il "periculum in mora" consiste nel pericolo di danno causato dalla erronea segnalazione che mal si presta ad essere oggetto di risarcimento per equivalente in quanto, per effetto della segnalazione ,la situazione patrimoniale dei soggetti potenzialmente censiti in sofferenza potrebbe degenerare in senso negativo proprio in conseguenza dell'erronea segnalazione , rimanendo il provvedimento ddurgenza llunico rimedio possibile ed idoneo a tutelare chi sia rimasto vittima di unnerronea segnalazione dall'aggravamento del pregiudizio insito nel decorso del tempo necessario per ottenere una decisione sul merito a cognizione piena. Per la segnalazione di un credito a sofferenza non basta la pendenza di un giudizio volto al recupero del credito, essendo invece necessario che il debitore versi in uno stato oggettivo di difficoltà economico-finanziaria. (Trib. Santa Maria Capua a V. - 05/02/2006)

ALCUNE SENTENZE

Cassazione – sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010
Sul danno all’immagine per illegittima segnalazione al Crif.
Con sentenza n. 12626 depositata lo scorso 24 maggio, la Cassazione, Prima sezione civile, ha accolto il ricorso presentato da una società illegittimamente segnalata, dal proprio Istituto di credito, alla centrale rischi della Banca d’Italia e chiedeva, pertanto, di essere risarcita dei danni subiti in conseguenza di tale segnalazione. In particolare, la società ricorrente aveva chiesto di essere risarcita oltre che del danno patrimoniale anche di quello all’immagine.
I giudici di legittimità, ritenendo fondate le istanze della ricorrente anche su tale ultimo punto, hanno altresì sottolineato come “l’apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”. La segnalazione, infatti, può avvenire solo in caso di conclamata insolvenza o di situazione ad essa equiparabile.
Nel caso di specie, anche se la società aveva presentato da tempo un bilancio in perdita, l’Istituto di credito aveva omesso di verificare se le immobilizzazioni fossero o meno in grado di coprire i debiti e, soprattutto, se le perdite di bilancio avessero un andamento decrescente nel corso degli anni.

Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701.
“La banca deve svolgere il dovere di segnalare alla Centrale Rischi le posizioni “a sofferenza” con particolare attenzione, al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole. Ne deriva che, in presenza di contestazioni del cliente sulla tenuta del conto e di altri elementi oggettivi sintomatici della fondatezza di simili contestazioni, che impongano massima cautela e circospezione, una volta appurato che la banca non aveva sufficienti motivazioni per segnalare il soggetto, la segnalazione alla Centrale dei Rischi oltre che illegittima è anche colposa e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria.” (Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701).
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, ordinanza 25 giugno 2010, Giudice dott. Tona
E’ illegittima la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia della posizione debitoria di una società sottoposta a sequestro patrimoniale antimafia, quando si sia accertato sia che i debiti non saldati siano esclusivamente riferibili alla gestione antecedente al provvedimento emesso dal Tribunale, sia che l’istituto di credito non si sia adoperato per dimostrare di essere creditore di buona fede, risultando in tali ipotesi del tutto omessa da parte dell’istituto segnalante la complessiva verifica della situazione finanziaria cui è tenuto alla stregua dei propri doveri di diligenza professionale.
Tribunale di Brindisi, 22 giugno 2011, n. 940
L’ente incaricato della riscossione dei tributi, a fronte del mancato pagamento di un debito tributario, aveva iscritto ipoteca su un immobile di proprietà del contribuente debitore. Successivamente, nonostante l’integrale pagamento del debito e delle spese relative alla cancellazione dell’ipoteca, lo stesso ente aveva omesso di provvedere, per oltre 1 anno, alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Circostanza emersa al contribuente debitore solo in occasione della successiva richiesta di un prestito personale, rifiutato per l’esistenza di una segnalazione pregiudizievole in Centrali Rischi Privata (CRIF).
A distanza di quasi un anno dal pagamento, quindi, la suddetta ipoteca non era stata ancora cancellata e, per tale motivo, permaneva la segnalazione in CRIF.
Ciò premesso, il Tribunale riconosceva la responsabilità dell’ente di riscossione per condotta omissiva colposa. Per quanto attiene il danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., il Tribunale osserva come, essendo pacifico che alla data della richiesta concessione del prestito permaneva la segnalazione in Centrali Rischi Privata dell’iscrizione ipotecaria de qua, può ritenersi dimostrato per presunzioni (non essendo emerse possibili ragioni alternative) che la richiesta di concessione del finanziamento sia stata rigettata proprio in ragione di tale segnalazione pregiudizievole. Quanto al danno alla reputazione ed all’onore, il Tribunale osserva che la mancata cancellazione dell’ipoteca ha comportato il permanere di un’illegittima segnalazione presso la CRIF, determinando così, indubitabilmente, danni all’immagine ed alla reputazione economica del soggetto danneggiato, interessi questi da ritenersi costituzionalmente garantiti.