mercoledì 9 gennaio 2013

LE BANCHE DATI E LE REGOLE DA SEGUIRE PER LE ISCRIZIONI

Circa le banche dati, è bene chiarire che queste si distinguono innanzitutto in banche dati pubbliche (Banca D’Italia su tutte, albo protesti, uffici di conservatoria) e banche dati private (quelle operanti in Italia sono Crif Spa di Bologna, CTC Consorzio Tutela del Credito di Milano, Experian Information Services Spa di Roma, Cerved Group Spa di Milano ed Assilea di Roma).
Nel caso delle Centrali Rischi pubbliche, istituite per legge, il cliente non ha nessuna scelta se autorizzare o meno l’inserimento dei suoi dati nei relativi archivi e lo stesso non può che subire tutti gli eventi o i fatti conseguenti all’iscrizione.
Diversamente, invece, accade per le centrali rischi private (Crif, Experian, CTC, ecc.) dove il cliente, in genere all’atto della concessione del finanziamento e mediante espressa autorizzazione, può acconsentire alla utilizzazione dei propri dati personali e, quindi, soprattutto alla comunicazione dei suoi dati alle società di informazione creditizia alle quali partecipa l’istituto finanziario.
Infatti ogni banca o istituto finanziario può scegliere se associarsi ad una o più delle banche dati esistenti ed immettersi nel circuito informativo gestito rispettivamente da Crif, Experian ovvero Ctc mediante utilizzazione dei dati forniti anche dalle altre partecipanti.
Appare di immediata evidenza che se una banca o un istituto finanziario si associa contemporaneamente a tutte le banche dati SIC potrà di volta in volta usufruire di informazioni pressoché complete e generali sull’intera vita economica di un cliente rispetto a quanto, invece, potrebbe fare chi decide di inserirsi in uno soltanto dei circuiti esistenti (in tale quadro, la banca dati SIC più diffusa e la più antica che raccoglie praticamente l’adesione di tutti gli operatori finanziari è proprio quella denominata EURISC e gestita da Crif Spa di Bologna).
È bene chiarire che l’autorizzazione che i clienti sottoscrivono al momento della richiesta di finanziamento è volta a consentire l’utilizzazione dei propri dati personali proprio per fini di istruttoria pratica e, successivamente, una volta eventualmente perfezionato il contratto di finanziamento ed erogato il prestito, la comunicazione dei soli dati positivi, cioè quelli relativi alla regolarità dei pagamenti.
Diversamente, l’autorizzazione prestata dal cliente al trattamento dei dati personali non vale rispetto alla comunicazione e diffusione dei dati negativi del finanziamento relativi, cioè, ai ritardi giacchè questi ultimi, essendo legati alla funzione di tutela del credito, sono trattati anche senza il consenso degli interessati secondo modalità che sono state e vengono disciplinate dalla legge (soprattutto per ciò che concerne la procedura per addivenire ad una corretta segnalazione).
All’interno del circuito delle banche dati private esistono, poi, banche dati esclusivamente negative (come ad esempio CTC di Milano) che trattano e gestiscono solo informazioni relative a ritardi e banche dati positive e negative insieme che trattano e gestiscono informazioni sia di tipo positivo di regolarità dei pagamenti che negativo di ritardi nel rimborso (come sono ad esempio Crif Spa di Bologna ed Experian I. S. Spa di Roma).
Per l’effetto, sul sistema di queste ultime sono presenti sia i buoni pagatori che i cattivi pagatori e a tale sistema accedono tutti gli intermediari finanziari al fine di valutare l’esposizione complessiva di un soggetto e quindi decidere sulle capacità del medesimo di far fronte ad un eventuale ulteriore indebitamento.
Nel passato tale sistema informativo ha dato luogo a molteplici abusi sia riguardo alla modalità di raccolta dei dati, sia riguardo ai tempi di permanenza (è accaduto, in breve, che un soggetto venisse segnalato al minimo ritardo rispetto alla scadenza della rata e, una volta segnalato, rimanesse iscritto come cattivo pagatore per un tempo lunghissimo ed indefinito).
Nel tempo è quindi maturata la necessità che tutti gli operatori si dovessero attenere a regole di comportamento vincolanti e che le medesime fossero improntate al doveroso rispetto della privacy degli individui.
E’ stato quindi concepito e promulgato un codice deontologico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004 n. 300, con il quale sono disciplinati tutti i diritti e gli obblighi di tutti gli operatori nel trattare i dati relativi ai clienti.
Il codice deontologico è, per l’appunto, il compendio di regole alle quali tutti si devono adeguare e contiene norme particolarmente tecniche che disciplinano, passaggio dopo passaggio, tutte le fasi della segnalazione, comunicazione e diffusione dei dati relativi ad un finanziamento.
Le valutazioni circa la solvibilità sono rappresentate da numeri (ogni singolo numero della sequenza corrisponde ad un mese dell’anno ed indica, in quel mese, l’andamento del rapporto: se il numero è lo zero significa che in quel dato mese il pagamento è regolare e non presenta ritardi; se il numero è 1 significa che vi è un mancato pagamento relativo a quel mese; se il numero è 2 significa che ci sono due mesi in cui vi sono stati mancati pagamenti e così via).
La segnalazione in caso di mancato pagamento, in effetti, non è automatica ma deve essere operata dall’istituto finanziario titolare del trattamento dei dati e unico soggetto che conosce il reale andamento del rapporto di credito.
Può accadere, infatti, che anche in presenza di mancati pagamenti non sussistano segnalazioni presso le citate banche dati (anche se ciò potrebbe comportare una responsabilità dell’istituto finanziario partecipante al sistema di informazione creditizia, tanto verso gli altri partecipanti quanto verso lo stesso gestore e ciò sia sotto il profilo della tenuta del sistema che della veridicità delle informazioni immesse nel circuito stesso).
Senza voler scendere troppo nel dettaglio, si può sintetizzare la procedura di segnalazione in questi termini: al verificarsi del mancato pagamento di due rate consecutive l’intermediario finanziario è obbligato ad inviare un avviso al cliente per renderlo edotto delle conseguenze a cui si va incontro in caso di mancata regolarizzazione della posizione.
Una volta che si è certi che la comunicazione sia stata recepita ed atteso un termine congruo per ricevere eventuale riscontro, la banca o la finanziaria può comunicare alla banca dati SIC l’esistenza di una situazione di insolvenza.
A sua volta la banca dati, acquisita l’informazione, immette il dato nel circuito e lo rende accessibile solo dopo che siano decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato (senza voler anticipare quanto si dirà appresso, è già da ora intuibile come sia fondamentale, per una corretta e lecita procedura, che vi sia assoluta certezza circa la spedizione dell’avviso e circa la sua ricezione).
Certamente, quindi, la segnalazione non potrà essere immediata e contestuale al mancato rispetto del termine fissato per il pagamento di una singola rata (mancato pagamento di una rata scadente 31 gennaio e segnalazione del ritardo già il 1 febbraio), ma potrà essere eseguita solo dopo varie misure cautelative e solo dopo un determinato periodo di tempo.
I dati registrati in un sistema di informazioni creditizie, poi, vengono aggiornati periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante che li ha comunicati.
Nel codice deontologico, inoltre, è previsto tutto un meccanismo di tutele a favore degli interessati i quali hanno diritto di conoscere le informazioni che li riguardano e, nel contempo, richiedere la modifica o cancellazione dei dati trattati illecitamente mediante istanze che devono essere riscontrate, anche in tal caso obbligatoriamente, in tempi strettissimi (15 giorni), al fine di consentire una rapida definizione della controversia insorta circa la correttezza del trattamento dei dati personali e ciò proprio in considerazione delle gravissime conseguenze alle quali si incorre in caso di segnalazione (illegittima).
Non è superfluo chiarire, a questo punto, quale sia il concetto di ritardo espresso dalle norme contenute nel codice della privacy, dato che controparte sembra fare, durante tutta la sua dissertazione difensiva, un uso distorto e falsato del termine.
Diversamente da quanto si desume da una nozione sostanziale di natura civilistica dove il termine “ritardo” vale ad indicare l’adempimento successivo ad un termine fisso che non viene rispettato, nella struttura del codice della privacy e del connesso codice di deontologia il concetto di “ritardo” assume rilevanza, riguardo ai sistemi di informazione creditizia di tipo negativo, solo allorquando si incorra nel mancato pagamento di due rate consecutive del finanziamento contratto (esiste, pertanto, quella che viene usualmente chiamata “franchigia” relativamente al mancato pagamento di una singola rata).
Per tale ragione, l’eventuale mancato rispetto della scadenza prefissata nel piano di ammortamento, anche di pochi giorni, non può essere assolutamente considerato come ritardo ai fini di una segnalazione presso la centrale dei rischi finanziari (una rata scadente ad esempio il 15 maggio pagata il successivo 20 maggio non costituisce ritardo ai sensi del codice deontologico).