L'illecito costituito dall'erronea
segnalazione di un soggetto - nella
fattispecie, libero professionista - costituisce un fatto illecito, il
quale, ai sensi degli art. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al
risarcimento dei danni. Può
applicarsi nella specie, la disciplina della l. 31 dicembre 1996 n. 675
successivamente confluita nel d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, nel
caso specifico, il trattamento dei dati personali è avvenuto senza il
consenso dell'interessato, ed i dati trattati si sono rivelati non
esatti e/o non prontamente aggiornati. L'art. 18 della l. n. 675 del
1996, poi confluito nell'art. 15 d.lg. n. 196/2003, dispone che chiunque
cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali,
debba risarcirlo ex art. 2050 c.c. Si tratta di un'ipotesi di
responsabilità oggettiva che proprio nell'ambito del trattamento
professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in
considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli
operatori professionali. In effetti l'art. 15 d.lg. 196 del 2003
dispone, in maniera espressa, una particolare forma di responsabilità
extracontrattuale che si configura a carico di chiunque cagioni un danno
ad altri per effetto del trattamento dei dati personali contenuti in
una banca dati. Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art.
2050 c.c., alla banca non è sufficiente la prova negativa di non aver
commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma
è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni cura o misura atta
ad impedire l'evento dannoso e quindi il pregiudizio per il danneggiato
che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale. La
risarcibilità del danno non patrimoniale è configurabile allorquando il
fatto lesivo incida su una situazione giuridica ai diritti fondamentali
della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti
rientra l'immagine, ossia la diminuzione della considerazione della
persona. Non c'è dubbio che tanto nel caso della persona fisica, quanto
nel caso della persona giuridica, l'
illegittima
segnalazione è fonte di discredito
per il "segnalato". E in ogni caso, a prescindere dall'attività
economica eventualmente esercitata dal danneggiato, si riconosce come l'
illegittima
segnalazione possa determinare,
oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali
diritti del debitore, quali quello all'immagine ed alla reputazione. Con
ciò non si deve però ritenere che si tratti di danno risarcibile "in re
ipsa". Infatti, ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti
compresa nella banca dati della Centrale per un tempo sufficiente a
consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso,
può ritenersi verificata la presunzione di un danno non patrimoniale in
capo al segnalato, per la cui determinazione può procedersi in via
equitativa. (Trib. di Bari - 23/07/2010)
Sussiste l'obbligo di risarcire i danni d'immagine e patrimoniali subiti
da chi è stato ingiustamente segnalato alla centrale rischi per un
assegno indebitamente protestato e per l'inserimento del nominativo
della società nell'apposito registro della camera di commercio. (Trib. di Torino -19/08/2011)
Deve ritenersi oramai pacifica in giurisprudenza lladottabilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. a fronte di una
segnalazione
illegittima effettuata dall'istituto bancario alla Centrale Rischi, risultando tale
segnalazione potenzialmente idonea a
pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato.
Qualora questtultimo sia un imprenditore, il "periculum in mora"
consiste nel pericolo di danno causato dalla erronea
segnalazione che mal si presta ad essere oggetto di
risarcimento per equivalente in quanto, per effetto della
segnalazione ,la situazione
patrimoniale dei soggetti potenzialmente censiti in sofferenza potrebbe
degenerare in senso negativo proprio in conseguenza dell'erronea
segnalazione , rimanendo il provvedimento ddurgenza llunico rimedio possibile ed idoneo a tutelare chi sia rimasto vittima di unnerronea
segnalazione dall'aggravamento del
pregiudizio insito nel decorso del tempo necessario per ottenere una
decisione sul merito a cognizione piena. Per la
segnalazione di un credito a
sofferenza non basta la pendenza di un giudizio volto al recupero del
credito, essendo invece necessario che il debitore versi in uno stato
oggettivo di difficoltà economico-finanziaria. (Trib. Santa Maria Capua a V. - 05/02/2006)
giovedì 8 novembre 2012
ALCUNE SENTENZE
Cassazione – sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010
Sul danno all’immagine per illegittima segnalazione al Crif.
Con sentenza n. 12626 depositata lo
scorso 24 maggio, la Cassazione, Prima sezione civile, ha accolto il
ricorso presentato da una società illegittimamente segnalata, dal
proprio Istituto di credito, alla centrale rischi della Banca d’Italia e
chiedeva, pertanto, di essere risarcita dei danni subiti in conseguenza
di tale segnalazione. In particolare, la società ricorrente aveva
chiesto di essere risarcita oltre che del danno patrimoniale anche di quello all’immagine.
I giudici di legittimità, ritenendo
fondate le istanze della ricorrente anche su tale ultimo punto, hanno
altresì sottolineato come “l’apposizione a sofferenza implica una
valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione
finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero
ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”. La segnalazione,
infatti, può avvenire solo in caso di conclamata insolvenza o di
situazione ad essa equiparabile.
Nel caso di specie, anche se la
società aveva presentato da tempo un bilancio in perdita, l’Istituto di
credito aveva omesso di verificare se le immobilizzazioni fossero o meno
in grado di coprire i debiti e, soprattutto, se le perdite di bilancio
avessero un andamento decrescente nel corso degli anni.
Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701.
“La banca deve svolgere il dovere di
segnalare alla Centrale Rischi le posizioni “a sofferenza” con
particolare attenzione, al fine di non escludere dal sistema del credito
un soggetto che risulti invece del tutto meritevole. Ne deriva che, in
presenza di contestazioni del cliente sulla tenuta del conto e di altri
elementi oggettivi sintomatici della fondatezza di simili contestazioni,
che impongano massima cautela e circospezione, una volta appurato che
la banca non aveva sufficienti motivazioni per segnalare il soggetto, la
segnalazione alla Centrale dei Rischi oltre che illegittima è anche colposa e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria.” (Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701).
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, ordinanza 25 giugno 2010, Giudice dott. Tona
E’ illegittima la segnalazione alla
Centrale dei rischi della Banca d’Italia della posizione debitoria di
una società sottoposta a sequestro patrimoniale antimafia, quando si sia
accertato sia che i debiti non saldati siano esclusivamente riferibili
alla gestione antecedente al provvedimento emesso dal Tribunale, sia che
l’istituto di credito non si sia adoperato per dimostrare di essere
creditore di buona fede, risultando in tali ipotesi del tutto omessa da
parte dell’istituto segnalante la complessiva verifica della situazione
finanziaria cui è tenuto alla stregua dei propri doveri di diligenza
professionale.
Tribunale di Brindisi, 22 giugno 2011, n. 940
L’ente incaricato della riscossione
dei tributi, a fronte del mancato pagamento di un debito tributario,
aveva iscritto ipoteca su un immobile di proprietà del contribuente
debitore. Successivamente, nonostante l’integrale pagamento del debito e
delle spese relative alla cancellazione dell’ipoteca, lo stesso ente
aveva omesso di provvedere, per oltre 1 anno, alla cancellazione
dell’iscrizione ipotecaria. Circostanza emersa al contribuente debitore
solo in occasione della successiva richiesta di un prestito personale,
rifiutato per l’esistenza di una segnalazione pregiudizievole in
Centrali Rischi Privata (CRIF).
A distanza di quasi un anno dal
pagamento, quindi, la suddetta ipoteca non era stata ancora cancellata
e, per tale motivo, permaneva la segnalazione in CRIF.
Ciò premesso, il Tribunale
riconosceva la responsabilità dell’ente di riscossione per condotta
omissiva colposa. Per quanto attiene il danno patrimoniale ex art. 2043
c.c., il Tribunale osserva come, essendo pacifico che alla data della
richiesta concessione del prestito permaneva la segnalazione in Centrali
Rischi Privata dell’iscrizione ipotecaria de qua, può ritenersi
dimostrato per presunzioni (non essendo emerse possibili ragioni
alternative) che la richiesta di concessione del finanziamento sia stata
rigettata proprio in ragione di tale segnalazione pregiudizievole. Quanto
al danno alla reputazione ed all’onore, il Tribunale osserva che la
mancata cancellazione dell’ipoteca ha comportato il permanere di
un’illegittima segnalazione presso la CRIF, determinando così,
indubitabilmente, danni all’immagine ed alla reputazione economica del
soggetto danneggiato, interessi questi da ritenersi costituzionalmente
garantiti.
venerdì 19 ottobre 2012
Il Procedimento adottato dal nostro Studio
Quando un Cliente chiede il nostro intervento, di solito, accade che lo stesso si sia recato presso un'istituto di credito o una finanziaria per ottenere un mutuo o un prestito e che gli sia stata negata questa possibilità perchè risultano iscrizioni negative a suo nome in una o più delle banche dati SIC per la tutela del credito, nonostante egli abbia tutti i requisiti reddituali per avanzare legittimamente la domanda.
A tal punto, lo Studio provvede a richiedere le informative relative al nominativo del soggetto a tutte le banche dati SIC, per verificare la presenza di iscrizioni pregiudizievoli.
Una volta ricevute le informative, dopo una attenta analisi delle stesse, si provvede ad inviare alle stesse banche dati ed agli istituti di credito che hanno dato causa alle iscrizioni una lettera formale di contestazione contenente tutte le motivazioni per cui si ritiene che l'iscrizione sia illegittima e la diffida all'immediata cancellazione dell'iscrizione, con riserva di agire per i danni cagionati.
Una volta ricevute le risposte dalle banche, le quali a volte cancellano e/o sospendono le iscrizioni denunciate, mentre altre volte ribadiscono la correttezza e la legittimità del loro operato, a seconda dei casi, si decide assieme al Cliente naturalmente di adire le vie giudiziarie contro gli istituti di credito al fine di ottenere la cancellazione dei dati pregiudizievoli e richiedere la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati (o solo quest'ultima opzione nel caso di avventa cancellazione).
Il procedimento si svolge seguendo il rito giudiziario del lavoro e, quindi, viene introdotto con ricorso da depositarsi, assieme al fascicolo di parte contenente le allegazioni documentali, presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui hanno la sede gli istituti di credito.
Il giudizio si svolge, di regola, in 2, massimo 3 udienze e dura mediamente meno di un anno (dipende dal Tribunale adito) e la sentenza emessa condanna sempre la controparte al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma a titolo di risarcimento del danno ed a procedere alla cancellazione delle iscrizioni illegittime.
Spesso accade che le banche si mettano in contatto con lo Studio, tramite i propri legali, nel corso del giudizio per transigere la vertenza, dato che la soccombenza è certa, anche al fine di limitare i costi derivanti dalle spese legali a cui verrebbero condannati, qualora il procedimento giungesse alla sua fine naturale.
La sentenza è inappellabile ed immediatamente esecutiva, per cui le banche pagheranno con celerità gli importi indicati nel provvedimento per evitare l'aggravarsi delle spese.
martedì 16 ottobre 2012
Cancellazioni e risarcimenti
Come già argomentato nei post precedenti, i Tribunali italiani si esprimono in maniera unanime per l'illegittimità delle iscrizioni a seguito di segnalazioni, quando queste avvengono senza rispettare i precetti del Codice della Privacy (Dlgs n. 196/2003) e dell'annesso Codice di Deontologia.
Le illegittimità che si riscontrano nella casistica sono numerose e di diverso genere e la loro individuazione compete, appunto, a legali informati sulla materia, in grado di cogliere le violazioni alle su richiamate norme.
Diffidate, dunque, da Società o da Ditte che, dietro compenso versato anticipatamente, promettono cancellazioni ed ottenimenti di prestiti e/o di mutui, ma, d'altra parte, non prestate attenzione alle tutt'altro che veritiere affermazioni presenti nei siti internet di qualche banca dati che lapidariamente nega la possibilità di ricorrere a procedure giudiziali per cancellare le iscrizioni illegittime.
Difatti, con apposite azioni tenute dinanzi i Tribunali competenti, ossia quelli presenti nel luogo di residenza della sede legale degli istituti di credito che hanno dato origine alla segnalazione ed alla conseguente iscrizione, è possibile ottenere in brevissimo tempo rispetto ai termini giudiziari ordinari provvedimenti di cancellazione delle iscrizioni e ciò anche con ricorsi di urgenza ex art. 700 c.p.c.!!
Il Tribunale adito, inoltre, sempre su richiesta del ricorrente, condanna la banca al risarcimento del danno scaturente dal mantenimento nelle banche dati delle illegittime iscrizioni, pregiudizievoli del buon nome e della reputazione del soggetto ingiustamente iscritto, nonchè altamente lesive della sua possibilità di ottenere accesso a linee di credito.
Ma vi è di più!!
Se si fornisce la prova documentale inerente il rifiuto di un mutuo o di un finanziamento richiesto (ad es. una lettera a firma di un direttore o di un impiegato di banca attestante il rifiuto della richiesta di denaro a causa della presenza di iscrizioni sulle banche dati SIC) la somma portata nella richiesta di mutuo o di finanziamento rifiutata costituirà danno patrimoniale giustificante una richiesta risarcitoria del medesimo importo!!
Se, ad esempio, richiedo alla mia banca un mutuo per € 50.000,00 e la richiesta viene rifiutata per la presenza di iscrizioni conseguenti a segnalazioni sulle banche dati per ritardi nei pagamenti di un precedente mutuo e/o finanziamento o perchè anche se il mutuo precedente è stato estinto e la segnalazione permane oltre i termini legislativamente previsti ecc., posso fare causa all'istituto di credito che ha dato origine a tale segnalazione, chiedendo la condanna della banca alla cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole ed il risarcimento del danno per € 50.000,00, più € 15.000,00 per danni morali.
Ovviamente se il soggetto leso è un soggetto commerciale e/o una persona giuridica, la voce di danno morale sale ulteriormente, atteso il pregiudizio all'attività lavorativa svolta.
Il nostro Studio è particolarmente competente ed esperto sull'argomento e ha trattato molte pratiche, ottenendo Sentenze favorevoli e condanne degli istituti di credito alla cancellazione ed al risarcimento; in non pochi casi le banche ci hanno contattato tramite i propri legali, una volta ricevuto il ricorso, al fine di mettersi d'accordo e transigere bonariamente la vertenza.
Nel prossimo post tratteremo in via sintetica gli step che il nostro Studio segue nell'istruzione dei singoli casi trattati.
Contattateci per saperne di più.
Le illegittimità che si riscontrano nella casistica sono numerose e di diverso genere e la loro individuazione compete, appunto, a legali informati sulla materia, in grado di cogliere le violazioni alle su richiamate norme.
Diffidate, dunque, da Società o da Ditte che, dietro compenso versato anticipatamente, promettono cancellazioni ed ottenimenti di prestiti e/o di mutui, ma, d'altra parte, non prestate attenzione alle tutt'altro che veritiere affermazioni presenti nei siti internet di qualche banca dati che lapidariamente nega la possibilità di ricorrere a procedure giudiziali per cancellare le iscrizioni illegittime.
Difatti, con apposite azioni tenute dinanzi i Tribunali competenti, ossia quelli presenti nel luogo di residenza della sede legale degli istituti di credito che hanno dato origine alla segnalazione ed alla conseguente iscrizione, è possibile ottenere in brevissimo tempo rispetto ai termini giudiziari ordinari provvedimenti di cancellazione delle iscrizioni e ciò anche con ricorsi di urgenza ex art. 700 c.p.c.!!
Il Tribunale adito, inoltre, sempre su richiesta del ricorrente, condanna la banca al risarcimento del danno scaturente dal mantenimento nelle banche dati delle illegittime iscrizioni, pregiudizievoli del buon nome e della reputazione del soggetto ingiustamente iscritto, nonchè altamente lesive della sua possibilità di ottenere accesso a linee di credito.
Ma vi è di più!!
Se si fornisce la prova documentale inerente il rifiuto di un mutuo o di un finanziamento richiesto (ad es. una lettera a firma di un direttore o di un impiegato di banca attestante il rifiuto della richiesta di denaro a causa della presenza di iscrizioni sulle banche dati SIC) la somma portata nella richiesta di mutuo o di finanziamento rifiutata costituirà danno patrimoniale giustificante una richiesta risarcitoria del medesimo importo!!
Se, ad esempio, richiedo alla mia banca un mutuo per € 50.000,00 e la richiesta viene rifiutata per la presenza di iscrizioni conseguenti a segnalazioni sulle banche dati per ritardi nei pagamenti di un precedente mutuo e/o finanziamento o perchè anche se il mutuo precedente è stato estinto e la segnalazione permane oltre i termini legislativamente previsti ecc., posso fare causa all'istituto di credito che ha dato origine a tale segnalazione, chiedendo la condanna della banca alla cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole ed il risarcimento del danno per € 50.000,00, più € 15.000,00 per danni morali.
Ovviamente se il soggetto leso è un soggetto commerciale e/o una persona giuridica, la voce di danno morale sale ulteriormente, atteso il pregiudizio all'attività lavorativa svolta.
Il nostro Studio è particolarmente competente ed esperto sull'argomento e ha trattato molte pratiche, ottenendo Sentenze favorevoli e condanne degli istituti di credito alla cancellazione ed al risarcimento; in non pochi casi le banche ci hanno contattato tramite i propri legali, una volta ricevuto il ricorso, al fine di mettersi d'accordo e transigere bonariamente la vertenza.
Nel prossimo post tratteremo in via sintetica gli step che il nostro Studio segue nell'istruzione dei singoli casi trattati.
Contattateci per saperne di più.
lunedì 30 aprile 2012
CONSULTAZIONE DATI CRIF
È possibile accedere ai propri dati qualora si verifichi il ritardo di
pagamento di 2 rate consecutive o se il pagamento è stato effettuato due
mesi dopo la sua naturale scadenza.
Al servizio di informazioni creditizie possono accedere soltanto le Banche, le Finanziarie e tutte le Aziende che sono autorizzate ad erogare finanziamenti, relativamente al potenziale cliente che ha fatto richiesta di un prestito, previa sottoscrizione di un’informativa in cui si spiega che i dati verranno registrati in centrale rischi solo se autorizzati; le informazioni riguardanti future ed eventuali morosità, invece, saranno trasmesse ai sistemi di informazioni creditizie, per poter essere consultate senza alcuna autorizzazione da parte dell’interessato.
L’utente ha facoltà di richiedere la modifica, cancellazione od integrazione nella centrale rischi, qualora i suoi dati registrati fossero sbagliati o non aggiornati; tale comunicazione può essere fatta a Crif o direttamente alla banca che ha fatto la segnalazione.
Va precisato, però, che in caso di dati negativi, che determinano lo stato di cattivo pagatore del cliente, essi saranno conservati in crif nel rispetto dei tempi su descritti, in quanto non necessitano del consenso del trattamento da parte sua.
Al servizio di informazioni creditizie possono accedere soltanto le Banche, le Finanziarie e tutte le Aziende che sono autorizzate ad erogare finanziamenti, relativamente al potenziale cliente che ha fatto richiesta di un prestito, previa sottoscrizione di un’informativa in cui si spiega che i dati verranno registrati in centrale rischi solo se autorizzati; le informazioni riguardanti future ed eventuali morosità, invece, saranno trasmesse ai sistemi di informazioni creditizie, per poter essere consultate senza alcuna autorizzazione da parte dell’interessato.
L’utente ha facoltà di richiedere la modifica, cancellazione od integrazione nella centrale rischi, qualora i suoi dati registrati fossero sbagliati o non aggiornati; tale comunicazione può essere fatta a Crif o direttamente alla banca che ha fatto la segnalazione.
Va precisato, però, che in caso di dati negativi, che determinano lo stato di cattivo pagatore del cliente, essi saranno conservati in crif nel rispetto dei tempi su descritti, in quanto non necessitano del consenso del trattamento da parte sua.
COS'E' LA CRIF SPA?
Crif è un’Azienda che gestisce la banca dati più vasta di centrali rischi ed è meglio nota come Eurisc;
è collegata con più di 600 istituti bancari e finanziarie, grazie alla
quale si può accedere ai dati conservati onde controllare lo storico
creditizio di un cliente in caso di richiesta di prestito o mutuo.
Accedendo ad essi, chi eroga il prestito può vedere quanto sia affidabile il richiedente in materia di credito, verificando se in passato ha fatto altri finanziamenti pagati o meno regolarmente.
Diverse si presentano le condizioni riguardanti i tempi in cui i dati del cliente vengono tenuti e registrati nella centrale rischi; ad esempio, le richieste di prestito personale sono generalmente conservate per 6 mesi, mentre un mancato finanziamento determina la loro permanenza per almeno 1 mese.
Se invece il consumatore si trova nella condizione di aver pagato con ritardo 2 rate, i suoi dati restano in centrale rischi per almeno 1 anno a partire dalla data in cui egli ha sanato il debito.
I tempi si allungano (24 mesi) nel caso di più di 2 rate pagate con ritardo, mentre si arriva a 36 mesi nei casi di stato di inadempienza, a partire dalla data di fine contratto.
Se il cliente è un ottimo pagatore, i suoi dati rimarranno visibili per 36 mesi, costituendo un ottimo biglietto da visita per future richieste di finanziamento.
In centrale rischi vengono conservati i dati anagrafici del consumatore e quelli che riguardano il prestito contratto, ovvero, l’importo, la durata, il tipo di finanziamento e lo storico del pagamento ( positivo o negativo).
Accedendo ad essi, chi eroga il prestito può vedere quanto sia affidabile il richiedente in materia di credito, verificando se in passato ha fatto altri finanziamenti pagati o meno regolarmente.
Diverse si presentano le condizioni riguardanti i tempi in cui i dati del cliente vengono tenuti e registrati nella centrale rischi; ad esempio, le richieste di prestito personale sono generalmente conservate per 6 mesi, mentre un mancato finanziamento determina la loro permanenza per almeno 1 mese.
Se invece il consumatore si trova nella condizione di aver pagato con ritardo 2 rate, i suoi dati restano in centrale rischi per almeno 1 anno a partire dalla data in cui egli ha sanato il debito.
I tempi si allungano (24 mesi) nel caso di più di 2 rate pagate con ritardo, mentre si arriva a 36 mesi nei casi di stato di inadempienza, a partire dalla data di fine contratto.
Se il cliente è un ottimo pagatore, i suoi dati rimarranno visibili per 36 mesi, costituendo un ottimo biglietto da visita per future richieste di finanziamento.
In centrale rischi vengono conservati i dati anagrafici del consumatore e quelli che riguardano il prestito contratto, ovvero, l’importo, la durata, il tipo di finanziamento e lo storico del pagamento ( positivo o negativo).
LA STORIA DELLA CRIF
| 1988 | CRIF è fondata a Bologna |
| 1997 | CRIF Decision Solutions Ltd. è fondata nel Regno Unito. La società è specializzata nella realizzazione e gestione di customer database solutions, in particolare di banche dati sinistri e soluzioni anti-frode per le compagnie assicurative britanniche.. |
| 1999 | CRIF Decision Solutions Ltd. si espande nel Regno Unito grazie all'acquisizione di Qui Credit Assessment Ltd. CRIF estende la propria presenza internazionale fondando negli Stati Uniti la società CRIF North America Corp., con sede a Tampa (Florida, USA), insieme a CRIBIS Corp. CRIBIS Corporation è la società del Gruppo CRIF che sviluppa e distribuisce a livello mondiale servizi online per il supporto decisionale alla gestione strategica del credito e alle politiche di marketing, fornendo accesso ai report e alle business information su imprese, settori e mercati di tutto il mondo. |
| 2001 | L’alleanza strategica con la società americana TransUnion leader nel mercato NAFTA, ha portato alla costituzione in joint venture di società che sviluppano soluzioni di business personalizzate e basate su modelli statistici in Messico (TransUnion CRIF Decision Solutions S.A. de C.V.) e per i mercati del Canada e del Centro e Sud America (TransUnion CRIF Decision Solutions LLC). |
| 2005 | Per rafforzare il proprio ruolo e i rapporti con le istituzioni
finanziarie nei mercati strategici della Nuova Europa, CRIF contribuisce
a fondare e successivamente acquisisce il 100% del capitale di CCB -
Czech Credit Bureau e di SCB - Slovak Credit Bureau, le società che
gestiscono rispettivamente i credit bureau della Repubblica Ceca e della
Repubblica Slovacca. CRIF inizia la propria espansione anche sul mercato russo, diventando fondatore unitamente all'Associazione bancaria nazionale (ARB) e ad alcune delle principali banche del paese, del National Bureau of Credit Histories (NBCH), società che ha realizzato il locale credit bureau a cui oggi fanno capo circa 600 istituti di credito. |
| 2006 | CRIF estende ulteriormente la propria presenza nei Paesi dell’Est Europa, acquisendo nella Repubblica Slovacca INFIN, società specializzata in avanzati servizi di business information, confluita successivamente all’interno di SCB – Slovak Credit Bureau. |
| 2007 | A inizio 2007 entra a far parte del Gruppo CRIF anche la società
polacca InfoData, nata nel 1990 come Divisione della Camera di Commercio
Nazionale. A partire dal 2008 la società ha assunto la denominazione di
CRIF Sp. Z.o.o e offre sul mercato polacco servizi di business
information ad alto valore aggiunto e credit report aggiornati su
imprese polacche e di altri Paesi, oltre a modelli decisionali,
outsourcing, software e servizi consulenziali. La presenza diretta di CRIF in Russia si rafforza con la costituzione di una società con sede a Mosca, in grado di offrire servizi che spaziano dal supporto decisionale alla consulenza, all’outsourcing, alle soluzioni software e al recupero crediti. |
| 2008 | A partire dal 2008 CRIF consolida la propria presenza sui mercati del Nord e Centro America attraverso le società Magnum (con sede ad Atlanta, USA) e CRIF S.A. de C.V. (con sede a Città del Messico), attraverso le quali sviluppa soluzioni di supporto decisionale e software. Nel luglio 2008, CRIF ha acquisito Teres Solutions, società con sede in Texas (USA). Teres Solutions sviluppa soluzioni avanzate per l’erogazione diretta e indiretta di credito che rappresentano lo standard di riferimento nei mercati dei servizi finanziari. |
| 2009 | CRIF annuncia l'acquisizione della filiale italiana di Dun &
Bradstreet (D&B), il più importante attore a livello mondiale nel
campo della business information. Acquisisce inoltre FLS, società con
sede a Dallas leader nella fornitura di soluzioni per l’erogazione
indiretta di credito, e Aimbridge Indirect Lending LLC e Member Lending
Acceptance LLC (con sede a Denver, Colorado), società specializzate in
soluzioni integrate a supporto dell’erogazione del credito nel settore
automotive. In Ungheria, CRIF Zrt., la neo costituita società del Gruppo CRIF con sede a Budapest, ha ottenuto dall’Authority di Vigilanza Finanziaria Ungherese la licenza per costituire il primo sistema di credit bureau privato e su base volontaria del Paese che raccoglierà informazioni creditizie sia positive che negative relative a privati e imprese. |
| 2010 | CRIF ha acquisito APPRO Systems di Equifax. APPRO Systems è
leader nelle soluzioni di loan origination e account opening per gli
istituti finanziari statunitensi. Sempre nel corso del 2010 in India CRIF ha stretto un accordo di partnership con High Mark Credit mentre in Vietnam CRIF è stata scelta come partner da PCB per lo sviluppo del principale sistema di informazioni creditizie del Paese. La partnership strategica siglata in Vietnam prevede anche che CRIF sia il principale azionista di PCB. |
| 2011 | Negli Stati Uniti CRIF acquisisce Cypress Software Systems. Cypress
offre una gamma di software e servizi che supportano gli istituti
finanziari nell'automatizzare la valutazione e gestione delle pratiche
di finanziamento e i processi decisionali. CRIF annuncia la sua ulteriore espansione in Cina con la nuova società CRIF Beijing, costituita per fornire soluzioni di credit risk management alle banche retail e alle società finanziarie auto del Paese asiatico. CRIF acquisisce le operation di Deltavista in Svizzera e in Austria. Deltavista è uno dei principali credit bureau e fornitori di soluzioni per la gestione del rischio nei paesi europei di lingua tedesca. |
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