giovedì 8 novembre 2012

ALCUNE SENTENZE

Cassazione – sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010
Sul danno all’immagine per illegittima segnalazione al Crif.
Con sentenza n. 12626 depositata lo scorso 24 maggio, la Cassazione, Prima sezione civile, ha accolto il ricorso presentato da una società illegittimamente segnalata, dal proprio Istituto di credito, alla centrale rischi della Banca d’Italia e chiedeva, pertanto, di essere risarcita dei danni subiti in conseguenza di tale segnalazione. In particolare, la società ricorrente aveva chiesto di essere risarcita oltre che del danno patrimoniale anche di quello all’immagine.
I giudici di legittimità, ritenendo fondate le istanze della ricorrente anche su tale ultimo punto, hanno altresì sottolineato come “l’apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”. La segnalazione, infatti, può avvenire solo in caso di conclamata insolvenza o di situazione ad essa equiparabile.
Nel caso di specie, anche se la società aveva presentato da tempo un bilancio in perdita, l’Istituto di credito aveva omesso di verificare se le immobilizzazioni fossero o meno in grado di coprire i debiti e, soprattutto, se le perdite di bilancio avessero un andamento decrescente nel corso degli anni.

Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701.
“La banca deve svolgere il dovere di segnalare alla Centrale Rischi le posizioni “a sofferenza” con particolare attenzione, al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole. Ne deriva che, in presenza di contestazioni del cliente sulla tenuta del conto e di altri elementi oggettivi sintomatici della fondatezza di simili contestazioni, che impongano massima cautela e circospezione, una volta appurato che la banca non aveva sufficienti motivazioni per segnalare il soggetto, la segnalazione alla Centrale dei Rischi oltre che illegittima è anche colposa e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria.” (Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701).
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, ordinanza 25 giugno 2010, Giudice dott. Tona
E’ illegittima la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia della posizione debitoria di una società sottoposta a sequestro patrimoniale antimafia, quando si sia accertato sia che i debiti non saldati siano esclusivamente riferibili alla gestione antecedente al provvedimento emesso dal Tribunale, sia che l’istituto di credito non si sia adoperato per dimostrare di essere creditore di buona fede, risultando in tali ipotesi del tutto omessa da parte dell’istituto segnalante la complessiva verifica della situazione finanziaria cui è tenuto alla stregua dei propri doveri di diligenza professionale.
Tribunale di Brindisi, 22 giugno 2011, n. 940
L’ente incaricato della riscossione dei tributi, a fronte del mancato pagamento di un debito tributario, aveva iscritto ipoteca su un immobile di proprietà del contribuente debitore. Successivamente, nonostante l’integrale pagamento del debito e delle spese relative alla cancellazione dell’ipoteca, lo stesso ente aveva omesso di provvedere, per oltre 1 anno, alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Circostanza emersa al contribuente debitore solo in occasione della successiva richiesta di un prestito personale, rifiutato per l’esistenza di una segnalazione pregiudizievole in Centrali Rischi Privata (CRIF).
A distanza di quasi un anno dal pagamento, quindi, la suddetta ipoteca non era stata ancora cancellata e, per tale motivo, permaneva la segnalazione in CRIF.
Ciò premesso, il Tribunale riconosceva la responsabilità dell’ente di riscossione per condotta omissiva colposa. Per quanto attiene il danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., il Tribunale osserva come, essendo pacifico che alla data della richiesta concessione del prestito permaneva la segnalazione in Centrali Rischi Privata dell’iscrizione ipotecaria de qua, può ritenersi dimostrato per presunzioni (non essendo emerse possibili ragioni alternative) che la richiesta di concessione del finanziamento sia stata rigettata proprio in ragione di tale segnalazione pregiudizievole. Quanto al danno alla reputazione ed all’onore, il Tribunale osserva che la mancata cancellazione dell’ipoteca ha comportato il permanere di un’illegittima segnalazione presso la CRIF, determinando così, indubitabilmente, danni all’immagine ed alla reputazione economica del soggetto danneggiato, interessi questi da ritenersi costituzionalmente garantiti.

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