Cassazione – sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010
Sul danno all’immagine per illegittima segnalazione al Crif.
Con sentenza n. 12626 depositata lo
scorso 24 maggio, la Cassazione, Prima sezione civile, ha accolto il
ricorso presentato da una società illegittimamente segnalata, dal
proprio Istituto di credito, alla centrale rischi della Banca d’Italia e
chiedeva, pertanto, di essere risarcita dei danni subiti in conseguenza
di tale segnalazione. In particolare, la società ricorrente aveva
chiesto di essere risarcita oltre che del danno patrimoniale anche di quello all’immagine.
I giudici di legittimità, ritenendo
fondate le istanze della ricorrente anche su tale ultimo punto, hanno
altresì sottolineato come “l’apposizione a sofferenza implica una
valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione
finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero
ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”. La segnalazione,
infatti, può avvenire solo in caso di conclamata insolvenza o di
situazione ad essa equiparabile.
Nel caso di specie, anche se la
società aveva presentato da tempo un bilancio in perdita, l’Istituto di
credito aveva omesso di verificare se le immobilizzazioni fossero o meno
in grado di coprire i debiti e, soprattutto, se le perdite di bilancio
avessero un andamento decrescente nel corso degli anni.
Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701.
“La banca deve svolgere il dovere di
segnalare alla Centrale Rischi le posizioni “a sofferenza” con
particolare attenzione, al fine di non escludere dal sistema del credito
un soggetto che risulti invece del tutto meritevole. Ne deriva che, in
presenza di contestazioni del cliente sulla tenuta del conto e di altri
elementi oggettivi sintomatici della fondatezza di simili contestazioni,
che impongano massima cautela e circospezione, una volta appurato che
la banca non aveva sufficienti motivazioni per segnalare il soggetto, la
segnalazione alla Centrale dei Rischi oltre che illegittima è anche colposa e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria.” (Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701).
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, ordinanza 25 giugno 2010, Giudice dott. Tona
E’ illegittima la segnalazione alla
Centrale dei rischi della Banca d’Italia della posizione debitoria di
una società sottoposta a sequestro patrimoniale antimafia, quando si sia
accertato sia che i debiti non saldati siano esclusivamente riferibili
alla gestione antecedente al provvedimento emesso dal Tribunale, sia che
l’istituto di credito non si sia adoperato per dimostrare di essere
creditore di buona fede, risultando in tali ipotesi del tutto omessa da
parte dell’istituto segnalante la complessiva verifica della situazione
finanziaria cui è tenuto alla stregua dei propri doveri di diligenza
professionale.
Tribunale di Brindisi, 22 giugno 2011, n. 940
L’ente incaricato della riscossione
dei tributi, a fronte del mancato pagamento di un debito tributario,
aveva iscritto ipoteca su un immobile di proprietà del contribuente
debitore. Successivamente, nonostante l’integrale pagamento del debito e
delle spese relative alla cancellazione dell’ipoteca, lo stesso ente
aveva omesso di provvedere, per oltre 1 anno, alla cancellazione
dell’iscrizione ipotecaria. Circostanza emersa al contribuente debitore
solo in occasione della successiva richiesta di un prestito personale,
rifiutato per l’esistenza di una segnalazione pregiudizievole in
Centrali Rischi Privata (CRIF).
A distanza di quasi un anno dal
pagamento, quindi, la suddetta ipoteca non era stata ancora cancellata
e, per tale motivo, permaneva la segnalazione in CRIF.
Ciò premesso, il Tribunale
riconosceva la responsabilità dell’ente di riscossione per condotta
omissiva colposa. Per quanto attiene il danno patrimoniale ex art. 2043
c.c., il Tribunale osserva come, essendo pacifico che alla data della
richiesta concessione del prestito permaneva la segnalazione in Centrali
Rischi Privata dell’iscrizione ipotecaria de qua, può ritenersi
dimostrato per presunzioni (non essendo emerse possibili ragioni
alternative) che la richiesta di concessione del finanziamento sia stata
rigettata proprio in ragione di tale segnalazione pregiudizievole. Quanto
al danno alla reputazione ed all’onore, il Tribunale osserva che la
mancata cancellazione dell’ipoteca ha comportato il permanere di
un’illegittima segnalazione presso la CRIF, determinando così,
indubitabilmente, danni all’immagine ed alla reputazione economica del
soggetto danneggiato, interessi questi da ritenersi costituzionalmente
garantiti.
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