L'illecito costituito dall'erronea
segnalazione di un soggetto - nella
fattispecie, libero professionista - costituisce un fatto illecito, il
quale, ai sensi degli art. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al
risarcimento dei danni. Può
applicarsi nella specie, la disciplina della l. 31 dicembre 1996 n. 675
successivamente confluita nel d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, nel
caso specifico, il trattamento dei dati personali è avvenuto senza il
consenso dell'interessato, ed i dati trattati si sono rivelati non
esatti e/o non prontamente aggiornati. L'art. 18 della l. n. 675 del
1996, poi confluito nell'art. 15 d.lg. n. 196/2003, dispone che chiunque
cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali,
debba risarcirlo ex art. 2050 c.c. Si tratta di un'ipotesi di
responsabilità oggettiva che proprio nell'ambito del trattamento
professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in
considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli
operatori professionali. In effetti l'art. 15 d.lg. 196 del 2003
dispone, in maniera espressa, una particolare forma di responsabilità
extracontrattuale che si configura a carico di chiunque cagioni un danno
ad altri per effetto del trattamento dei dati personali contenuti in
una banca dati. Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art.
2050 c.c., alla banca non è sufficiente la prova negativa di non aver
commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma
è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni cura o misura atta
ad impedire l'evento dannoso e quindi il pregiudizio per il danneggiato
che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale. La
risarcibilità del danno non patrimoniale è configurabile allorquando il
fatto lesivo incida su una situazione giuridica ai diritti fondamentali
della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti
rientra l'immagine, ossia la diminuzione della considerazione della
persona. Non c'è dubbio che tanto nel caso della persona fisica, quanto
nel caso della persona giuridica, l'
illegittima
segnalazione è fonte di discredito
per il "segnalato". E in ogni caso, a prescindere dall'attività
economica eventualmente esercitata dal danneggiato, si riconosce come l'
illegittima
segnalazione possa determinare,
oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali
diritti del debitore, quali quello all'immagine ed alla reputazione. Con
ciò non si deve però ritenere che si tratti di danno risarcibile "in re
ipsa". Infatti, ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti
compresa nella banca dati della Centrale per un tempo sufficiente a
consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso,
può ritenersi verificata la presunzione di un danno non patrimoniale in
capo al segnalato, per la cui determinazione può procedersi in via
equitativa. (Trib. di Bari - 23/07/2010)
Sussiste l'obbligo di risarcire i danni d'immagine e patrimoniali subiti
da chi è stato ingiustamente segnalato alla centrale rischi per un
assegno indebitamente protestato e per l'inserimento del nominativo
della società nell'apposito registro della camera di commercio. (Trib. di Torino -19/08/2011)
Deve ritenersi oramai pacifica in giurisprudenza lladottabilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. a fronte di una
segnalazione
illegittima effettuata dall'istituto bancario alla Centrale Rischi, risultando tale
segnalazione potenzialmente idonea a
pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato.
Qualora questtultimo sia un imprenditore, il "periculum in mora"
consiste nel pericolo di danno causato dalla erronea
segnalazione che mal si presta ad essere oggetto di
risarcimento per equivalente in quanto, per effetto della
segnalazione ,la situazione
patrimoniale dei soggetti potenzialmente censiti in sofferenza potrebbe
degenerare in senso negativo proprio in conseguenza dell'erronea
segnalazione , rimanendo il provvedimento ddurgenza llunico rimedio possibile ed idoneo a tutelare chi sia rimasto vittima di unnerronea
segnalazione dall'aggravamento del
pregiudizio insito nel decorso del tempo necessario per ottenere una
decisione sul merito a cognizione piena. Per la
segnalazione di un credito a
sofferenza non basta la pendenza di un giudizio volto al recupero del
credito, essendo invece necessario che il debitore versi in uno stato
oggettivo di difficoltà economico-finanziaria. (Trib. Santa Maria Capua a V. - 05/02/2006)
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