Come già argomentato nei post precedenti, i Tribunali italiani si esprimono in maniera unanime per l'illegittimità delle iscrizioni a seguito di segnalazioni, quando queste avvengono senza rispettare i precetti del Codice della Privacy (Dlgs n. 196/2003) e dell'annesso Codice di Deontologia.
Le illegittimità che si riscontrano nella casistica sono numerose e di diverso genere e la loro individuazione compete, appunto, a legali informati sulla materia, in grado di cogliere le violazioni alle su richiamate norme.
Diffidate, dunque, da Società o da Ditte che, dietro compenso versato anticipatamente, promettono cancellazioni ed ottenimenti di prestiti e/o di mutui, ma, d'altra parte, non prestate attenzione alle tutt'altro che veritiere affermazioni presenti nei siti internet di qualche banca dati che lapidariamente nega la possibilità di ricorrere a procedure giudiziali per cancellare le iscrizioni illegittime.
Difatti, con apposite azioni tenute dinanzi i Tribunali competenti, ossia quelli presenti nel luogo di residenza della sede legale degli istituti di credito che hanno dato origine alla segnalazione ed alla conseguente iscrizione, è possibile ottenere in brevissimo tempo rispetto ai termini giudiziari ordinari provvedimenti di cancellazione delle iscrizioni e ciò anche con ricorsi di urgenza ex art. 700 c.p.c.!!
Il Tribunale adito, inoltre, sempre su richiesta del ricorrente, condanna la banca al risarcimento del danno scaturente dal mantenimento nelle banche dati delle illegittime iscrizioni, pregiudizievoli del buon nome e della reputazione del soggetto ingiustamente iscritto, nonchè altamente lesive della sua possibilità di ottenere accesso a linee di credito.
Ma vi è di più!!
Se si fornisce la prova documentale inerente il rifiuto di un mutuo o di un finanziamento richiesto (ad es. una lettera a firma di un direttore o di un impiegato di banca attestante il rifiuto della richiesta di denaro a causa della presenza di iscrizioni sulle banche dati SIC) la somma portata nella richiesta di mutuo o di finanziamento rifiutata costituirà danno patrimoniale giustificante una richiesta risarcitoria del medesimo importo!!
Se, ad esempio, richiedo alla mia banca un mutuo per € 50.000,00 e la richiesta viene rifiutata per la presenza di iscrizioni conseguenti a segnalazioni sulle banche dati per ritardi nei pagamenti di un precedente mutuo e/o finanziamento o perchè anche se il mutuo precedente è stato estinto e la segnalazione permane oltre i termini legislativamente previsti ecc., posso fare causa all'istituto di credito che ha dato origine a tale segnalazione, chiedendo la condanna della banca alla cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole ed il risarcimento del danno per € 50.000,00, più € 15.000,00 per danni morali.
Ovviamente se il soggetto leso è un soggetto commerciale e/o una persona giuridica, la voce di danno morale sale ulteriormente, atteso il pregiudizio all'attività lavorativa svolta.
Il nostro Studio è particolarmente competente ed esperto sull'argomento e ha trattato molte pratiche, ottenendo Sentenze favorevoli e condanne degli istituti di credito alla cancellazione ed al risarcimento; in non pochi casi le banche ci hanno contattato tramite i propri legali, una volta ricevuto il ricorso, al fine di mettersi d'accordo e transigere bonariamente la vertenza.
Nel prossimo post tratteremo in via sintetica gli step che il nostro Studio segue nell'istruzione dei singoli casi trattati.
Contattateci per saperne di più.
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