venerdì 8 aprile 2022

LA PROVA DELLA CESSIONE DEL CREDITO DA PARTE DELLA SOCIETA’ CESSIONARIA CHE AGISCE IN GIUDIZIO PER IL RECUPERO DELLE SOMME

Sulla questione della legittimazione processuale delle Società cessionarie di crediti in blocco, la Corte di Cassazione ha, con plurimi recenti arresti, confermato e ribadito l’orientamento tenuto, in larga parte, dai Giudici di merito che hanno riconosciuto e statuito più volte la carenza di legittimazione di queste ultime, poiché, per i crediti vantati dalle cessionarie (di solito Società SPV, ossia Special Purpose Vehicle), non viene fornita la prova che i mutui ceduti rientrino nell’operazione di “cessione in blocco” posta in essere, allo stesso tempo, per migliaia di crediti.

Molte Società ed Istituti di credito, inoltre, omettono di produrre in atti finanche la prova documentale attestante l’assolvimento dei relativi obblighi pubblicitari (inerenti l’avvenuta cessione), mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che, comunque, da sola non risulterebbe sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, in assenza della produzione in giudizio anche del contratto di cessione (completo), da cui si possa ricavare che gli specifici crediti per i quali la cessionaria agisce rientrino fra quelli oggetto dell’operazione di cartolarizzazione.

Di siffatto avviso, come detto, è parte, di certo non trascurabile, della Giurisprudenza di merito e di legittimità (ex multis Cassazione civile sez. I, 22.02.2022, n.5857; Cassazione civile sez. I, 06.09.2021, n.24047; Tribunale di Vicenza, 26.11. 2021. Pres., est. Limitone; Cassazione civile sez. VI, 05.11.2020, n.24798; Tri-bunale di Firenze, 06 Luglio 2021. Est. Condò; Tribunale di Treviso, Sez. Civ. I, Ord. 16-28.12.2020, n. 6336/2020 R.G.; Cassazione civile sez. VI, 05.11.2020, n. 24798; Cassazione civile sez. VI, 29.09.2020, n.20495; Tribunale Roma sez. IV, 07.09.2020, n.11933; Tribunale Avezzano, 03.07.2020; Tribunale Benevento, 07.08.2018, n. 1384) la quale sostiene con convinzione, sorretta da adeguato percorso motivazionale, che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale persegua un fine radicalmente diverso dalla produzione del contratto di cessione, impattando il diverso profilo dell’opponibilità della cessione e non quello della prova della titolarità del credito.

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

La Suprema Corte, con la recentissima ordinanza n. 5857/2022, ha statuito il seguente principio di diritto: «In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell’essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.»

 

giovedì 21 febbraio 2019

Una Sentenza ottenuta di recente dal nostro Studio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dott.ssa (omissis),
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1508/2013 promossa da: (Omissis), con il patrocinio degli avv.ti D’AURELIO ANGELO e DE LUTIIS ROCCO, tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell’avv. (omissis), sito in Pescara alla via (omissis), in virtù di procura a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
contro
(omissis) SPA (C.F. ), in persona del legale rappresentante
pro tempore, con il patrocinio dell’avv. (omissis), foro di (omissis), tutti elettivamente
domiciliati presso e nello studio dell’avv. (omissis), sito in Pescara alla via (omissis), in virtù di procura in atti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano, come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni ed il giudice
tratteneva la causa a decisione, con concessione dei termini di legge, ex art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte opponente, allo stato degli atti, merita accoglimento.
All’uopo, parte istante adiva la giustizia al fine della revoca del decreto ingiuntivo n.104/2013, emesso da Tribunale Ordinario di Pescara, in data 14 gennaio 2013, in favore della (omissis) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, per un credito, a titolo di saldo debitore, da quest’ultima dedotto, nei confronti della prima, in qualità di erede del Sig. (omissis), correntista del predetto istituto di credito e titolare del conto corrente affidato n.(omissis), come da documentazione, in atti. A fondamento della proposta azione giudiziale, l’opponente deduceva, in via pregiudiziale, una nullità e/oinesistenza, della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, e ciò per asserita omessa notificadell’integrale atto di ricorso monitorio e relativo decreto ingiuntivo, completo del successivo
provvedimento emesso ai sensi del comma 1 dell’art. 640 c.p.c., con conseguente dedotto vizio
inficiante il decreto stesso. Sempre in via preliminare, la suddetta rilevava anche l’incompletezza e/o
indeterminatezza del decreto de quo per omessa indicazione del facere dell’ingiunzione. Nel merito,
poi, eccepiva la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di legittimazione
contrattuale, non avendo l’opponente preso parte al rapporto contrattuale intrattenuto con l’istituto di
credito, per essere esso intercorso tra la Banca ed il proprio dante causa (omissis),determinandosi, quindi, una sorta di carenza di legittimazione passiva. Sempre nel merito, la medesima
aggiungeva che il provvedimento opposto era da considerarsi privo di idonea prova scritta comprovante l’esistenza del credito, come anche nullo perché risultante dall’applicazione di interessi anatocistici ed usurari nonché costi non dovuti per CMS ed infine per violazione dell’art. 117 TUB per omessa specifica pattuizione per iscritto dei tassi d’interesse contabilizzati, individuati questi ultimi non in forza di precise pattuizioni, quanto piuttosto in ragione di rinvio agli usi o comunque, criteri extracontrattuali.
Di contro, l’ente convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, nel chiedere il rigetto della proposta
opposizione, per infondatezza della stessa, sia in fatto che in diritto, insisteva per la concessione della
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo de quo che, tuttavia, il giudicante, rigettava, rilevando, in specie, che la Banca, per quanto agli atti di causa, non aveva prodotto il contratto di conto corrente dal quale sarebbe derivata l'esposizione debitoria maturata dalla allora (omissis) “risultando prodotto in atti il solo contratto relativo all'affidamento concesso sul medesimo
conto corrente”.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti in causa, si procedeva come da atti e verbali di udienza.
Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto, non può non evidenziarsi che il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un giudizio ordinario di cognizione, regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l’opposto (creditore) assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente (debitore) riveste la posizione sostanziale di convenuto (ex plurimis Cass. Civ.n.2421del 03 Febbraio 2006).
In applicazione, quindi, dei principi generali in tema di onere della prova, ex art.2697 c.c., grava, in
capo a chi fa valere un diritto, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria
pretesa e, pertanto, l’opposto-creditore deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria
pretesa, come azionata in via monitoria, mentre l’opponente-debitore ha l’onere di contestare il
diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ex plurimis Cass. Civ. n.5071 del 30 Marzo 2009).
Tanto premesso, considerato che l’estratto conto, corredato delle formalità prescritte dall’art.50 T.U.B.ha il valore di “prova scritta” idonea ad ottenere, sicuramente, ingiunzioni giudiziali di pagamento, ma che, in fase di opposizione, l’ente creditizio de quo, in relazione al precipuo onere probatorio, deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, considerato che l’integrazione documentale richiesta dal giudice nella fase monitoria, ex art.640, comma uno, c.p.c., oltre ad essere inerente alla sola qualità di erede dell’opponente, è da considerarsi mera attività preliminare volta a valutare l’accoglimento della domanda che, quindi, valutata giustificata, è da accogliersi nei limiti del decreto ingiuntivo richiesto, considerato che parte opposta, sin dalla richiesta del provvedimento monitorio, non produceva in giudizio il precipuo contratto di conto corrente, di cui si è detto i n precedente, attivato dal padre defunto dell’opponente, considerato che parte opposta aveva l’onere probatorio di fornire, quantomeno nel presente giudizio di opposizione, la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, come azionata in via monitoria, ovvero il contratto di conto corrente de quo, considerata la mancata produzione di tale contratto, considerato, inoltre, che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il comportamento della banca che si disfa della documentazione afferente ad un credito di cui non ha ancora ottenuto il soddisfacimento integra una negligenza grave, che viola il dovere di sana e prudente gestione, ex art.5 TUB (ex multis Cass. Civ. n.4102 del 20 febbraio 2018), la proposta opposizione è da accogliersi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Pescara, in persona del Giudice Onorario di Tribunale, Dott.ssa (omissis), definitivamente, pronunciando sulla domanda proposta da (omissis) contro (omissis) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
 Accoglie l’opposizione;
 Revoca, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n.104/2013, emesso dal Tribunale Ordinario di
Pescara, in data 14 Gennaio 2013;
 Condanna parte opposta, (omissis) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
al pagamento, in favore di parte opponente, (omissis), delle spese di lite, che si liquidano in
Euro 7.254,00, oltre rimborso spese vive, spese forfettarie, IVA e CAP, come per legge,
disponendo che le stesse vengano distratte, ex art.93 c.p.c., in favore dei procuratori di parte
opponente, avv.ti Rocco De Lutiis ed Angelo D’Aurelio;
 Pone, definitivamente, le spese di c.t.u. a carico di parte opposta, (omissis) s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore.
Cosi deciso in Pescara, 03 dicembre 2018.
Il G.O.T.
dott.ssa (omissis)

mercoledì 9 gennaio 2013

LE BANCHE DATI E LE REGOLE DA SEGUIRE PER LE ISCRIZIONI

Circa le banche dati, è bene chiarire che queste si distinguono innanzitutto in banche dati pubbliche (Banca D’Italia su tutte, albo protesti, uffici di conservatoria) e banche dati private (quelle operanti in Italia sono Crif Spa di Bologna, CTC Consorzio Tutela del Credito di Milano, Experian Information Services Spa di Roma, Cerved Group Spa di Milano ed Assilea di Roma).
Nel caso delle Centrali Rischi pubbliche, istituite per legge, il cliente non ha nessuna scelta se autorizzare o meno l’inserimento dei suoi dati nei relativi archivi e lo stesso non può che subire tutti gli eventi o i fatti conseguenti all’iscrizione.
Diversamente, invece, accade per le centrali rischi private (Crif, Experian, CTC, ecc.) dove il cliente, in genere all’atto della concessione del finanziamento e mediante espressa autorizzazione, può acconsentire alla utilizzazione dei propri dati personali e, quindi, soprattutto alla comunicazione dei suoi dati alle società di informazione creditizia alle quali partecipa l’istituto finanziario.
Infatti ogni banca o istituto finanziario può scegliere se associarsi ad una o più delle banche dati esistenti ed immettersi nel circuito informativo gestito rispettivamente da Crif, Experian ovvero Ctc mediante utilizzazione dei dati forniti anche dalle altre partecipanti.
Appare di immediata evidenza che se una banca o un istituto finanziario si associa contemporaneamente a tutte le banche dati SIC potrà di volta in volta usufruire di informazioni pressoché complete e generali sull’intera vita economica di un cliente rispetto a quanto, invece, potrebbe fare chi decide di inserirsi in uno soltanto dei circuiti esistenti (in tale quadro, la banca dati SIC più diffusa e la più antica che raccoglie praticamente l’adesione di tutti gli operatori finanziari è proprio quella denominata EURISC e gestita da Crif Spa di Bologna).
È bene chiarire che l’autorizzazione che i clienti sottoscrivono al momento della richiesta di finanziamento è volta a consentire l’utilizzazione dei propri dati personali proprio per fini di istruttoria pratica e, successivamente, una volta eventualmente perfezionato il contratto di finanziamento ed erogato il prestito, la comunicazione dei soli dati positivi, cioè quelli relativi alla regolarità dei pagamenti.
Diversamente, l’autorizzazione prestata dal cliente al trattamento dei dati personali non vale rispetto alla comunicazione e diffusione dei dati negativi del finanziamento relativi, cioè, ai ritardi giacchè questi ultimi, essendo legati alla funzione di tutela del credito, sono trattati anche senza il consenso degli interessati secondo modalità che sono state e vengono disciplinate dalla legge (soprattutto per ciò che concerne la procedura per addivenire ad una corretta segnalazione).
All’interno del circuito delle banche dati private esistono, poi, banche dati esclusivamente negative (come ad esempio CTC di Milano) che trattano e gestiscono solo informazioni relative a ritardi e banche dati positive e negative insieme che trattano e gestiscono informazioni sia di tipo positivo di regolarità dei pagamenti che negativo di ritardi nel rimborso (come sono ad esempio Crif Spa di Bologna ed Experian I. S. Spa di Roma).
Per l’effetto, sul sistema di queste ultime sono presenti sia i buoni pagatori che i cattivi pagatori e a tale sistema accedono tutti gli intermediari finanziari al fine di valutare l’esposizione complessiva di un soggetto e quindi decidere sulle capacità del medesimo di far fronte ad un eventuale ulteriore indebitamento.
Nel passato tale sistema informativo ha dato luogo a molteplici abusi sia riguardo alla modalità di raccolta dei dati, sia riguardo ai tempi di permanenza (è accaduto, in breve, che un soggetto venisse segnalato al minimo ritardo rispetto alla scadenza della rata e, una volta segnalato, rimanesse iscritto come cattivo pagatore per un tempo lunghissimo ed indefinito).
Nel tempo è quindi maturata la necessità che tutti gli operatori si dovessero attenere a regole di comportamento vincolanti e che le medesime fossero improntate al doveroso rispetto della privacy degli individui.
E’ stato quindi concepito e promulgato un codice deontologico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004 n. 300, con il quale sono disciplinati tutti i diritti e gli obblighi di tutti gli operatori nel trattare i dati relativi ai clienti.
Il codice deontologico è, per l’appunto, il compendio di regole alle quali tutti si devono adeguare e contiene norme particolarmente tecniche che disciplinano, passaggio dopo passaggio, tutte le fasi della segnalazione, comunicazione e diffusione dei dati relativi ad un finanziamento.
Le valutazioni circa la solvibilità sono rappresentate da numeri (ogni singolo numero della sequenza corrisponde ad un mese dell’anno ed indica, in quel mese, l’andamento del rapporto: se il numero è lo zero significa che in quel dato mese il pagamento è regolare e non presenta ritardi; se il numero è 1 significa che vi è un mancato pagamento relativo a quel mese; se il numero è 2 significa che ci sono due mesi in cui vi sono stati mancati pagamenti e così via).
La segnalazione in caso di mancato pagamento, in effetti, non è automatica ma deve essere operata dall’istituto finanziario titolare del trattamento dei dati e unico soggetto che conosce il reale andamento del rapporto di credito.
Può accadere, infatti, che anche in presenza di mancati pagamenti non sussistano segnalazioni presso le citate banche dati (anche se ciò potrebbe comportare una responsabilità dell’istituto finanziario partecipante al sistema di informazione creditizia, tanto verso gli altri partecipanti quanto verso lo stesso gestore e ciò sia sotto il profilo della tenuta del sistema che della veridicità delle informazioni immesse nel circuito stesso).
Senza voler scendere troppo nel dettaglio, si può sintetizzare la procedura di segnalazione in questi termini: al verificarsi del mancato pagamento di due rate consecutive l’intermediario finanziario è obbligato ad inviare un avviso al cliente per renderlo edotto delle conseguenze a cui si va incontro in caso di mancata regolarizzazione della posizione.
Una volta che si è certi che la comunicazione sia stata recepita ed atteso un termine congruo per ricevere eventuale riscontro, la banca o la finanziaria può comunicare alla banca dati SIC l’esistenza di una situazione di insolvenza.
A sua volta la banca dati, acquisita l’informazione, immette il dato nel circuito e lo rende accessibile solo dopo che siano decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato (senza voler anticipare quanto si dirà appresso, è già da ora intuibile come sia fondamentale, per una corretta e lecita procedura, che vi sia assoluta certezza circa la spedizione dell’avviso e circa la sua ricezione).
Certamente, quindi, la segnalazione non potrà essere immediata e contestuale al mancato rispetto del termine fissato per il pagamento di una singola rata (mancato pagamento di una rata scadente 31 gennaio e segnalazione del ritardo già il 1 febbraio), ma potrà essere eseguita solo dopo varie misure cautelative e solo dopo un determinato periodo di tempo.
I dati registrati in un sistema di informazioni creditizie, poi, vengono aggiornati periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante che li ha comunicati.
Nel codice deontologico, inoltre, è previsto tutto un meccanismo di tutele a favore degli interessati i quali hanno diritto di conoscere le informazioni che li riguardano e, nel contempo, richiedere la modifica o cancellazione dei dati trattati illecitamente mediante istanze che devono essere riscontrate, anche in tal caso obbligatoriamente, in tempi strettissimi (15 giorni), al fine di consentire una rapida definizione della controversia insorta circa la correttezza del trattamento dei dati personali e ciò proprio in considerazione delle gravissime conseguenze alle quali si incorre in caso di segnalazione (illegittima).
Non è superfluo chiarire, a questo punto, quale sia il concetto di ritardo espresso dalle norme contenute nel codice della privacy, dato che controparte sembra fare, durante tutta la sua dissertazione difensiva, un uso distorto e falsato del termine.
Diversamente da quanto si desume da una nozione sostanziale di natura civilistica dove il termine “ritardo” vale ad indicare l’adempimento successivo ad un termine fisso che non viene rispettato, nella struttura del codice della privacy e del connesso codice di deontologia il concetto di “ritardo” assume rilevanza, riguardo ai sistemi di informazione creditizia di tipo negativo, solo allorquando si incorra nel mancato pagamento di due rate consecutive del finanziamento contratto (esiste, pertanto, quella che viene usualmente chiamata “franchigia” relativamente al mancato pagamento di una singola rata).
Per tale ragione, l’eventuale mancato rispetto della scadenza prefissata nel piano di ammortamento, anche di pochi giorni, non può essere assolutamente considerato come ritardo ai fini di una segnalazione presso la centrale dei rischi finanziari (una rata scadente ad esempio il 15 maggio pagata il successivo 20 maggio non costituisce ritardo ai sensi del codice deontologico).

giovedì 6 dicembre 2012

TRIBUNALE DI BARI

Autorità:  Tribunale  Bari  sez. II
Data:  23 luglio 2010
Numero:  n. 2637
Parti:  -
Fonti:  Giurisprudenzabarese.it 2010
Classificazione
PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITA' - Riservatezza (privacy) in genere Vedi tutto
Testo
L'illecito costituito dall'erronea segnalazione di un soggetto - nella fattispecie, libero professionista - costituisce un fatto illecito, il quale, ai sensi degli art. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al risarcimento dei danni. Può applicarsi nella specie, la disciplina della l. 31 dicembre 1996 n. 675 successivamente confluita nel d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, nel caso specifico, il trattamento dei dati personali è avvenuto senza il consenso dell'interessato, ed i dati trattati si sono rivelati non esatti e/o non prontamente aggiornati. L'art. 18 della l. n. 675 del 1996, poi confluito nell'art. 15 d.lg. n. 196/2003, dispone che chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali, debba risarcirlo ex art. 2050 c.c. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva che proprio nell'ambito del trattamento professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli operatori professionali. In effetti l'art. 15 d.lg. 196 del 2003 dispone, in maniera espressa, una particolare forma di responsabilità extracontrattuale che si configura a carico di chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali contenuti in una banca dati. Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., alla banca non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso e quindi il pregiudizio per il danneggiato che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale. La risarcibilità del danno non patrimoniale è configurabile allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine, ossia la diminuzione della considerazione della persona. Non c'è dubbio che tanto nel caso della persona fisica, quanto nel caso della persona giuridica, l'illegittima segnalazione è fonte di discredito per il "segnalato". E in ogni caso, a prescindere dall'attività economica eventualmente esercitata dal danneggiato, si riconosce come l'illegittima segnalazione possa determinare, oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali diritti del debitore, quali quello all'immagine ed alla reputazione. Con ciò non si deve però ritenere che si tratti di danno risarcibile "in re ipsa". Infatti, ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti compresa nella banca dati della Centrale per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso, può ritenersi verificata la presunzione di un danno non patrimoniale in capo al segnalato, per la cui determinazione può procedersi in via equitativa.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

                              Repubblica Italiana
                          In nome del popolo Italiano
                              Tribunale di Milano
                                Sezione I civile
in  composizione  monocratica  nella  persona  della dott.ssa Loretta
Dorigo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
nella  causa  civile iscritta al numero 69955 di ruolo generale degli
affari  contenziosi  dell'anno  2009. promossa con ricorso notificato
in data 30 novembre 2009;
                                       da
P.S.,  elettivamente  domiciliato in Milano, via C., presso lo studio
dell'avv.  Saberina  Tamburini, che lo rappresenta e difende, come da
procura a margine dell'atto:
                                                                      ricorrente
                                     contro
Diners  Club Italia SpA (in seguito. Diners). con sede in Milano, via
della  M.,  in persona del procuratore speciale F.M., come da procura
speciale in atti.
elettivamente  domiciliata  in  Milano, via P. presso lo studio degli
avv.ti  Francesco  Picone  e  Fabio  Ferrante, che la rappresentano e
difendono, come da procura in calce alla memoria di costituzione;
                                                                      resistente
OGGETTO: ricorso ex articolo 152 decreto legislativo 196 del 2003.
CONCLUSIONI:  all'udienza  di  precisazione delle conclusioni in data
17  marzo  2010  i  procuratori delle parti precisavano le rispettive
conclusioni nei termini che seguono:
per  il  ricorrente:  "accertata la esclusiva e totale responsabilità
di   Diners  Club  Italia  SpA  nell'illecito  trattamento  dei  dati
personali  del  signor  P.S.  in  violazione delle norme a protezione
della  privacy come meglio in narrativa dedotto, condannare la stessa
al  pagamento  della somma pari ad euro 15.000.00 o quella maggiore o
minore    somma   che  sarà  ritenuto  di    giustizia  a  titolo  dì
risarcimento  danni  in  favore  del  signor P.S. oltre rivalutazione
monetaria  dal dì della 
    segnalazione  e interessi legali dalla domanda
al  saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e cpa
e spese forfettarie per il presente giudizio".
Per  il resistente: "rigettare il ricorso attoreo perché infondato in
fatto  e  in diritto. Con vittoria di spese competenze ed onorari del
presente giudizio".
 
Fatto 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte. P.S. adiva il Tribunale di Milano esponendo di essere stato oggetto di un illecito trattamento dei propri dati personali da parte di Diners e di aver subito per tale fatto un danno che quantificava in euro 15.000.00.
Chiedeva, quindi, quanto riportato nelle conclusioni in epigrafe.
Si costituiva la convenuta, che deduceva ed eccepiva:
- la regolarità della segnalazione debitoria effettuata a carico dì P.S. presso i sistemi informatici di raccolta dati del sistema creditizio:
- la mancanza di prova dei danni morali e patrimoniali asseritamele subiti.
Concludeva nei termini sopra riportati.
Esaurita la trattazione ed istruzione della controversia, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni: all'esito della discussione orale il giudicante pronunciava il dispositivo allegato in calce alla presente sentenza e riservava il deposito delle motivazioni nei termini di legge.
 
Diritto
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle Parti risultano provati i seguenti fatti:
- il ricorrente aveva concluso con Diners un contratto di apertura conto denominato Carta Diners Club, acquisendo la titolarità della carta di credito (omissis);
- nel mese di gennaio 2009. non utilizzando il mezzo indicato, revocava l'accredito automatico disposto a favore della resistente;
- in data 4 febbraio 2009 riceveva una missiva di Diners con la quale la società comunicava la chiusura del conto e l'annullamento della carta, e che eventuali crediti derivanti da spese non ancora contabilizzate, ovvero pervenute successivamente, sarebbero state azionate da una società di recupero crediti, all'uopo incaricata dall'istituto (cfr. doc. 1. ricorrente);
- nel mese di marzo 2009 P.S. si recava presso la propria banca, agenzia di Ciampino del Monte dei Paschi, per richiedere un finanziamento:
- in data 17 aprile 2009 l'ente erogante comunicava formalmente quanto già riferito per vie brevi il precedente mese di marzo, pochi giorni dopo la richiesta di finanziamento. ossia che P.S. risultava iscritto nell'elenco dei soggetti a rischio negli archivi dei sistemi di informazione creditizia, in quanto vi era stata una segnalazione da parte dì Diners della sussistenza di una posizione debitoria non assolta (cfr. doc. 2. ricorrente);
- preso contatto con Diners, apprendeva che sul vecchio conto residuava un debito pari a euro 55.00, per asserite spese non meglio specificate;
- immediatamente ii ricorrente faceva pervenire alla creditrice un bonifico bancario di pari imporlo, chiedendo il rilascio di una dichiarazione liberatoria (cfr. doc. 3. ricorrente);
- in data 25 marzo 2009 Diners comunicava che non poteva provvedere alla cancellazione immediata del nominativo di P.S. dai sistemi informativi CRIF /Experian;
- in data 31 marzo 2009 il ricorrente, a mezzo del proprio legale, diffidava Diners invitandola a provvedere alla cancellazione dell'appostazione negativa;
- solo in data 26 giugno 2009 Diners comunicava di aver provveduto alla chiusura della posizione debitoria del P.S. ed al conseguente aggiornamento presso le banche dati indicate (cfr. doc. 5. ricorrente).
Giova rilevare che le circostanze sopra elencate, oltre che provate in via documentale, non sono oggetto di contestazione nel presente procedimento.
Tanto premesso, non pare inutile ricordare che nel caso in esame trovano applicazione le norme generali in tema di trattamento dei dati di cui all'art. 11 ("1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza: b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi: c) esatti e. se necessario, aggiornati: d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati: e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. 1 dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati) e in tema di responsabilità per i danni cagionati per effetto del trattamento di cui all'art. 15 "1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'art. 11 ").
Deve quindi valutarsi se la segnalazione inoltrata da Diners a CRIF forse corretta, ovvero fosse attuata al di fuori delle condizioni legittimanti.
Osserva il giudicante che non appare rispettata la prescrizione di cui all'art.4. comma 7 All. 5 provv. n.8 del 16 novembre 2004. adottato dal Garante della Privacy (Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi), che, al verificarsi di ritardo nei pagamenti, prescrive al partecipante di avvertire l'interessato "anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni ... circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie".
Invero0, parte resistente non ha offerto prova dell'avvenuta ricezione della missiva datata 4 gennaio 2009. con la quale Diners invitava P.S. a saldare l'addebito di conto, ammontante a circa 40.00 euro. Una precedente analoga missiva, inviata il 1° luglio 2008 per un debito di 90.00 euro, veniva prontamente evasa dal ricorrente. Non vi è quindi alcuna logica ragione di ritenere che, ove avesse effettivamente ricevuto la comunicazione in oggetto, l'interessato rischiasse l'iscrizione negativa presso un centro informativo di raccolta dati per una somma ancora più risibile, peraltro dal medesimo prontamente accreditata, nel momento stesso in cui prendeva effettiva contezza del problema (cfr. doc. 3. ricorrente). Al fine normativamente indicato risulta del tutto inidonea la missiva prodotta sub doc. 3 da parte resistente, posto che la stessa comunicava l'avvenuta chiusura del conto in esecuzione delle disposizioni impartite da P.S. limitandosi a prospettare che per i solleciti e "il recupero di eventuali spese non ancora contabilizzate" sarebbe stata incaricata una società esterna di fiducia della creditrice.
Non pare soddisfatta neppure la prescrizione di cui all'art. 4. comma 6 (Modalità di raccolta e registrazione dei dati) quanto al rispetto dei termini assegnati dal citato regolamento per la registrazione, utilizzazione e per l'accesso degli altri partecipanti ai dati relativi al ritardo nei pagamenti in un rapporto di credito, stante la evidenziata contiguità temporale tra la rilevazione del debito, la sua iscrizione e l'accessibilità del medesimo a terzi finanziatori.
Non solo: alla non conformità della segnalazione faceva seguito un incomprensibile ritardo da parte di Diners nel dare esecuzione alla richiesta di cancellazione della postazione negativa.
Risulta infatti provato per documenti che tra la diffida inoltrata dal ricorrente a mezzo del proprio difensore e l'effettiva cancellazione intercorrevano circa tre mesi (cfr. docc. 4 e 6. ricorrente)
Non pare dunque contestabile che quanto sin qui evidenziato costituisca illegittima diffusione di un dato personale, comunque suscettibile di determinare la concreta attitudine alla lesione della riservatezza, tutelata dagli artt 1 e segg. nel decreto legislativo n. 196 del 2003.
A fronte delle prove allegate da controparte, la resistente non dimostrava ex art. 2050 c.c. di aver adottato le misure del caso al fine di evitare il danno, né offriva elementi idonei ad escludere la propria responsabilità.
Dalla accertata violazione consegue a carico di Diners. nella propria qualità di titolare del trattamento, l'onere risarcitorio a ristoro della lesione subita da P.S., in applicazione di quanto disposto dall'ari. 15 della medesima legge (attuativa, per quanto qui rileva, dei criteri contenuti nella Direttiva 95-46-CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995).
Più in generale, non può non ricordarsi che secondo un ormai consolidato orientamento della Corte Suprema: "il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, e fini della risarcibilità. al limite della riserva di legge ... . giacché i casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben possono essere riferiti, dopo l'entrata in vigore della costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, di diritti inviolabili e inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge ... di riparazione del danno patrimoniale" (cfr. Cass. n. 8827/2003; Cass. n. 15022/2005; Corte Cost. n. 233/2003).
Al fine indicato, non pare inutile richiamare le condivisibili determinazioni assunte dalla Corte Suprema, che ha di recente affermato: "La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR. richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (cfr. Cass. Civ. Sez. I. 1 aprile 2009. n. 7958).
Ritiene il giudicante che non vi siano ragioni ostative all'utilizzazione del citato insegnamento nella valutazione del risarcimento dovuto dal partecipante anche nelle fattispecie in cui la segnalazione sia relativa ad un credito al consumo e risulti inoltrata dall'istituto di credito ad un sistema di informazione creditizia di natura privata (quali sono CRIF ed Experian) in violazione delle disposizioni del Garante sopra citate.
Orbene, nel caso in esame non occorre sottolineare la risibilità della somma iscritta a debito nei confronti di P.S.: osserva il giudicante che potrebbe essere sufficiente il dato evidenziato - in assenza di indici diversi ed ulteriori, nemmeno allegati dalla resistente - al fine di escludere la configurabilità in capo al ricorrente della qualifica di cattivo pagatore.
Il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni nella misura di euro 15.000.00.
Deduceva di aver dovuto rinunciare ad un finanziamento richiesto a causa della segnalazione in oggetto: tuttavia, non indicava né gli estremi dell'importo richiesto e poi negato, né ogni altra concreta circostanza idonea ad identificare il quantum del danno asseritamente subito (cfr. doc. 2. ricorrente). Nessun importo può quindi essere liquidato per tale voce a titolo di danno patrimoniale.
Valutate le concrete modalità del fatto ed in particolare la lesione morale effettivamente provocata, risultata essere in rapporto non sinallagmatico con l'ammontare della somma irregolarmente iscritta ed il tempo di permanenza dell'iscrizione, deve liquidarsi in via equitativa l'importo di euro 10.000.00.
La somma indicata è liquidata al valore attuale della moneta: ad essa devono aggiungersi gli interessi legali computati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Alla soccombenza segue la condanna della convenuta al rimborso delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente; considerata la linearità delle questioni di fatto e di diritto affrontate in questa sede e la speditezza del procedimento, vanno complessivamente liquidate euro 1.800.00 (comprensivi di diritti ed onorari) oltre spese generali. Iva e Cpa. come per legge.
 
P.Q.M.
 
ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, disattesa, definitivamente pronunciando
1) in accoglimento del ricorso presentato ex art. 152 D. L.gsv. n. 196 del 2003 da:
P.S.
nei confronti di:
Diners Club Italia S.p.A.
accertato l'illecito trattamento del dato personale di cui in narrativa:
2) condanna la resistente Diners Club Italia S.p.A. al risarcimento in favore del ricorrente dei danni morali, liquidati in via equitativa in euro 10.000.00, oltre interessi di legge, dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo:
3) condanna Diners Club Italia S.p.A. alla rifusione delle spese di giudizio in favore di P.S., liquidate in euro. 1.800.00. comprensive di diritti e onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Riserva la motivazione nei termini di legge.
Milano, 18 marzo 2010
II Giudice

giovedì 8 novembre 2012

....e ancora

L'illecito costituito dall'erronea segnalazione di un soggetto - nella fattispecie, libero professionista - costituisce un fatto illecito, il quale, ai sensi degli art. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al risarcimento dei danni. Può applicarsi nella specie, la disciplina della l. 31 dicembre 1996 n. 675 successivamente confluita nel d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, infatti, nel caso specifico, il trattamento dei dati personali è avvenuto senza il consenso dell'interessato, ed i dati trattati si sono rivelati non esatti e/o non prontamente aggiornati. L'art. 18 della l. n. 675 del 1996, poi confluito nell'art. 15 d.lg. n. 196/2003, dispone che chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali, debba risarcirlo ex art. 2050 c.c. Si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva che proprio nell'ambito del trattamento professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli operatori professionali. In effetti l'art. 15 d.lg. 196 del 2003 dispone, in maniera espressa, una particolare forma di responsabilità extracontrattuale che si configura a carico di chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali contenuti in una banca dati. Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., alla banca non è sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso e quindi il pregiudizio per il danneggiato che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale. La risarcibilità del danno non patrimoniale è configurabile allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine, ossia la diminuzione della considerazione della persona. Non c'è dubbio che tanto nel caso della persona fisica, quanto nel caso della persona giuridica, l' illegittima segnalazione è fonte di discredito per il "segnalato". E in ogni caso, a prescindere dall'attività economica eventualmente esercitata dal danneggiato, si riconosce come l' illegittima segnalazione possa determinare, oltre ad un danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali diritti del debitore, quali quello all'immagine ed alla reputazione. Con ciò non si deve però ritenere che si tratti di danno risarcibile "in re ipsa". Infatti, ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti compresa nella banca dati della Centrale per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso, può ritenersi verificata la presunzione di un danno non patrimoniale in capo al segnalato, per la cui determinazione può procedersi in via equitativa. (Trib. di Bari - 23/07/2010)

Sussiste l'obbligo di risarcire i danni d'immagine e patrimoniali subiti da chi è stato ingiustamente segnalato alla centrale rischi per un assegno indebitamente protestato e per l'inserimento del nominativo della società nell'apposito registro della camera di commercio. (Trib. di Torino -19/08/2011)

Deve ritenersi oramai pacifica in giurisprudenza lladottabilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. a fronte di una segnalazione illegittima effettuata dall'istituto bancario alla Centrale Rischi, risultando tale segnalazione potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la posizione del soggetto segnalato. Qualora questtultimo sia un imprenditore, il "periculum in mora" consiste nel pericolo di danno causato dalla erronea segnalazione che mal si presta ad essere oggetto di risarcimento per equivalente in quanto, per effetto della segnalazione ,la situazione patrimoniale dei soggetti potenzialmente censiti in sofferenza potrebbe degenerare in senso negativo proprio in conseguenza dell'erronea segnalazione , rimanendo il provvedimento ddurgenza llunico rimedio possibile ed idoneo a tutelare chi sia rimasto vittima di unnerronea segnalazione dall'aggravamento del pregiudizio insito nel decorso del tempo necessario per ottenere una decisione sul merito a cognizione piena. Per la segnalazione di un credito a sofferenza non basta la pendenza di un giudizio volto al recupero del credito, essendo invece necessario che il debitore versi in uno stato oggettivo di difficoltà economico-finanziaria. (Trib. Santa Maria Capua a V. - 05/02/2006)

ALCUNE SENTENZE

Cassazione – sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010
Sul danno all’immagine per illegittima segnalazione al Crif.
Con sentenza n. 12626 depositata lo scorso 24 maggio, la Cassazione, Prima sezione civile, ha accolto il ricorso presentato da una società illegittimamente segnalata, dal proprio Istituto di credito, alla centrale rischi della Banca d’Italia e chiedeva, pertanto, di essere risarcita dei danni subiti in conseguenza di tale segnalazione. In particolare, la società ricorrente aveva chiesto di essere risarcita oltre che del danno patrimoniale anche di quello all’immagine.
I giudici di legittimità, ritenendo fondate le istanze della ricorrente anche su tale ultimo punto, hanno altresì sottolineato come “l’apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito”. La segnalazione, infatti, può avvenire solo in caso di conclamata insolvenza o di situazione ad essa equiparabile.
Nel caso di specie, anche se la società aveva presentato da tempo un bilancio in perdita, l’Istituto di credito aveva omesso di verificare se le immobilizzazioni fossero o meno in grado di coprire i debiti e, soprattutto, se le perdite di bilancio avessero un andamento decrescente nel corso degli anni.

Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701.
“La banca deve svolgere il dovere di segnalare alla Centrale Rischi le posizioni “a sofferenza” con particolare attenzione, al fine di non escludere dal sistema del credito un soggetto che risulti invece del tutto meritevole. Ne deriva che, in presenza di contestazioni del cliente sulla tenuta del conto e di altri elementi oggettivi sintomatici della fondatezza di simili contestazioni, che impongano massima cautela e circospezione, una volta appurato che la banca non aveva sufficienti motivazioni per segnalare il soggetto, la segnalazione alla Centrale dei Rischi oltre che illegittima è anche colposa e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria.” (Tribunale Venezia, sentenza 17.06.2009 n° 1701).
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, ordinanza 25 giugno 2010, Giudice dott. Tona
E’ illegittima la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia della posizione debitoria di una società sottoposta a sequestro patrimoniale antimafia, quando si sia accertato sia che i debiti non saldati siano esclusivamente riferibili alla gestione antecedente al provvedimento emesso dal Tribunale, sia che l’istituto di credito non si sia adoperato per dimostrare di essere creditore di buona fede, risultando in tali ipotesi del tutto omessa da parte dell’istituto segnalante la complessiva verifica della situazione finanziaria cui è tenuto alla stregua dei propri doveri di diligenza professionale.
Tribunale di Brindisi, 22 giugno 2011, n. 940
L’ente incaricato della riscossione dei tributi, a fronte del mancato pagamento di un debito tributario, aveva iscritto ipoteca su un immobile di proprietà del contribuente debitore. Successivamente, nonostante l’integrale pagamento del debito e delle spese relative alla cancellazione dell’ipoteca, lo stesso ente aveva omesso di provvedere, per oltre 1 anno, alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Circostanza emersa al contribuente debitore solo in occasione della successiva richiesta di un prestito personale, rifiutato per l’esistenza di una segnalazione pregiudizievole in Centrali Rischi Privata (CRIF).
A distanza di quasi un anno dal pagamento, quindi, la suddetta ipoteca non era stata ancora cancellata e, per tale motivo, permaneva la segnalazione in CRIF.
Ciò premesso, il Tribunale riconosceva la responsabilità dell’ente di riscossione per condotta omissiva colposa. Per quanto attiene il danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., il Tribunale osserva come, essendo pacifico che alla data della richiesta concessione del prestito permaneva la segnalazione in Centrali Rischi Privata dell’iscrizione ipotecaria de qua, può ritenersi dimostrato per presunzioni (non essendo emerse possibili ragioni alternative) che la richiesta di concessione del finanziamento sia stata rigettata proprio in ragione di tale segnalazione pregiudizievole. Quanto al danno alla reputazione ed all’onore, il Tribunale osserva che la mancata cancellazione dell’ipoteca ha comportato il permanere di un’illegittima segnalazione presso la CRIF, determinando così, indubitabilmente, danni all’immagine ed alla reputazione economica del soggetto danneggiato, interessi questi da ritenersi costituzionalmente garantiti.