Autorità:
Tribunale
Bari
sez. II
Data: 23 luglio 2010
Numero: n. 2637
Parti: -
Fonti: Giurisprudenzabarese.it 2010
Data: 23 luglio 2010
Numero: n. 2637
Parti: -
Fonti: Giurisprudenzabarese.it 2010
Classificazione
PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITA'
-
Riservatezza (privacy)
in genere
Vedi tutto
Testo
L'illecito
costituito dall'erronea segnalazione di un soggetto - nella fattispecie,
libero professionista - costituisce un fatto illecito, il quale, ai
sensi degli art. 2043 e 2050 c.c., obbliga il segnalante al risarcimento
dei danni. Può applicarsi nella specie, la disciplina della l. 31
dicembre 1996 n. 675 successivamente confluita nel d.lg. 30 giugno 2003
n. 196, infatti, nel caso specifico, il trattamento dei dati personali è
avvenuto senza il consenso dell'interessato, ed i dati trattati si sono
rivelati non esatti e/o non prontamente aggiornati. L'art. 18 della l.
n. 675 del 1996, poi confluito nell'art. 15 d.lg. n. 196/2003, dispone
che chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati
personali, debba risarcirlo ex art. 2050 c.c. Si tratta di un'ipotesi di
responsabilità oggettiva che proprio nell'ambito del trattamento
professionale dei dati personali, trova piena rispondenza in
considerazione del valore commerciale che tali dati hanno per gli
operatori professionali. In effetti l'art. 15 d.lg. 196 del 2003
dispone, in maniera espressa, una particolare forma di responsabilità
extracontrattuale che si configura a carico di chiunque cagioni un danno
ad altri per effetto del trattamento dei dati personali contenuti in
una banca dati. Per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art.
2050 c.c., alla banca non è sufficiente la prova negativa di non aver
commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma
è necessaria la dimostrazione di aver impiegato ogni cura o misura atta
ad impedire l'evento dannoso e quindi il pregiudizio per il danneggiato
che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale. La
risarcibilità del danno non patrimoniale è configurabile allorquando il
fatto lesivo incida su una situazione giuridica ai diritti fondamentali
della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti
rientra l'immagine, ossia la diminuzione della considerazione della
persona. Non c'è dubbio che tanto nel caso della persona fisica, quanto
nel caso della persona giuridica, l'illegittima segnalazione è fonte di
discredito per il "segnalato". E in ogni caso, a prescindere
dall'attività economica eventualmente esercitata dal danneggiato, si
riconosce come l'illegittima segnalazione possa determinare, oltre ad un
danno patrimoniale, anche una lesione di fondamentali diritti del
debitore, quali quello all'immagine ed alla reputazione. Con ciò non si
deve però ritenere che si tratti di danno risarcibile "in re ipsa".
Infatti, ogni qual volta emerga che la notizia lesiva risulti compresa
nella banca dati della Centrale per un tempo sufficiente a consentirne
la percepibilità da parte di coloro che vi hanno accesso, può ritenersi
verificata la presunzione di un danno non patrimoniale in capo al
segnalato, per la cui determinazione può procedersi in via equitativa.
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